Silenzio sull’istanza di riconoscimento del titolo estero di sostegno (TAR Lazio n. 2341 del 06.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento di riconoscimento dei titoli di formazione e di abilitazione all’insegnamento conseguiti in altro Stato membro dell’Unione europea, l’autorità competente è individuata dall’art. 5 del d.lgs. 9 novembre 2007, n. 206 nel Ministero dell’Istruzione e del Merito. Ai fini della configurabilità del silenzio-inadempimento è sufficiente la presentazione di una formale istanza e lo spirare del termine di conclusione del procedimento, non essendo necessario alcun ulteriore atto. Il termine complessivo, desumibile dal combinato disposto dell’art. 2, legge n. 241/1990 e dell’art. 16, commi 2 e 6, d.lgs. n. 206/2007, non supera i quattro mesi dalla presentazione della domanda, computando i trenta giorni per la verifica della completezza documentale e i tre mesi per la decisione. Spirato inutilmente tale termine senza provvedimento espresso, l’inerzia dell’Amministrazione è illegittima e impone l’ordine di provvedere, con nomina del commissario ad acta in caso di ulteriore inadempienza.

Il Fatto

La ricorrente ha presentato in via telematica, in data 29 maggio 2024, istanza al Ministero dell’Istruzione e del Merito per il riconoscimento di un titolo di abilitazione al sostegno conseguito presso un’università spagnola, da ritenersi valido per l’insegnamento nella classe di concorso ADSS – sostegno scuola secondaria di secondo grado.

Decorso il termine di conclusione del procedimento senza alcun riscontro, la ricorrente ha proposto ricorso ex artt. 31 e 117 c.p.a. per l’accertamento del silenzio-inadempimento e la conseguente condanna dell’Amministrazione a provvedere. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma, senza svolgere difese nel merito.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla qualificazione del procedimento. Il riconoscimento dei titoli di formazione e abilitazione dei docenti conseguiti in altro Stato membro dell’Unione europea è disciplinato dal d.lgs. n. 206/2007, che all’art. 5 individua l’autorità competente nel Ministero dell’Istruzione e del Merito, subentrato al soppresso Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca.

Sul piano dell’obbligo di provvedere, il Tribunale richiama un criterio di particolare rigore: è necessario e sufficiente la presentazione di una formale istanza e la scadenza del termine assegnato all’Amministrazione, senza che sia intervenuto alcun pronunciamento. Non occorrono ulteriori sollecitazioni o diffide perché il silenzio diventi inadempimento.

Il Collegio ricostruisce quindi il termine applicabile. L’art. 16, comma 2, d.lgs. n. 206/2007 fissa in trenta giorni il termine per l’accertamento della completezza della documentazione e per l’eventuale richiesta di integrazioni; il comma 6 del medesimo articolo stabilisce in tre mesi dalla presentazione della documentazione completa il termine per il provvedimento di riconoscimento. Sommando i due segmenti, il termine complessivo entro cui l’Amministrazione deve concludere approda al massimo a quattro mesi, ipotesi che ricorre solo in caso di richiesta di integrazioni.

Nel caso di specie, alla data di proposizione del ricorso tale termine era ampiamente scaduto. Dagli atti di causa non emergeva alcun elemento probatorio contrario all’inerzia dell’Amministrazione, né l’adozione di un provvedimento finale espresso. Il silenzio serbato dal Ministero integra pertanto la fattispecie di cui all’art. 31 c.p.a.

Accertato l’obbligo di provvedere, il Tribunale ordina al Ministero di emanare un provvedimento espresso entro 120 giorni dalla notificazione o dalla comunicazione in via amministrativa della sentenza. Il termine è parametrato alla natura seriale del contenzioso, trattandosi di procedimenti di massa connotati da un elevatissimo numero di richieste. Per il caso di persistente inadempienza, il Collegio nomina sin d’ora commissario ad acta il responsabile del Dipartimento competente per materia, con facoltà di delega, per provvedere nell’ulteriore termine di 90 giorni. Le spese di lite, liquidate in € 500,00 oltre accessori, seguono la soccombenza e sono distratte in favore del difensore dichiaratosi antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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