Stabilizzazione diretta del precario sanitario e giurisdizione del giudice ordinario (C.G.A.R.S. n. 458 del 10.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di stabilizzazione del personale precario del Servizio sanitario nazionale, la giurisdizione si determina in base al petitum sostanziale e alla causa petendi, non alla prospettazione delle parti. La stabilizzazione disciplinata dall’art. 1, comma 268, lett. b), della legge n. 234 del 2021 si articola in due modelli: quella diretta, fondata sul mero accertamento di requisiti oggettivi prestabiliti dalla legge, e quella indiretta, che presuppone l’espletamento di prove selettive. Solo la seconda integra una procedura concorsuale e radica la giurisdizione amministrativa. Ove manchi qualsiasi valutazione comparativa o discrezionale e l’amministrazione si limiti a verificare in modo vincolato i presupposti di legge, la controversia appartiene al giudice ordinario, e il rimedio avverso il silenzio non è esperibile davanti al giudice amministrativo.
Il Fatto
Un dirigente sanitario ha impugnato davanti al TAR Sicilia, sezione staccata di Catania, l’avviso con cui l’azienda sanitaria provinciale aveva indetto una ricognizione del personale a tempo determinato interessato alla stabilizzazione ai sensi dell’art. 1, comma 268, lett. b), della legge n. 234 del 2021 e dell’art. 4, commi 9-quinquiesdecies e 9-septiesdecies, della legge n. 14 del 2023. Il ricorrente aveva chiesto l’accertamento dell’obbligo dell’amministrazione di concludere il procedimento con provvedimento espresso e, in caso di ulteriore inerzia, la nomina di un organo commissariale.
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione, qualificando la vicenda come percorso assunzionale fondato sul mero riscontro dei presupposti di legge, estraneo a qualsiasi selezione. Il ricorrente ha proposto appello, sostenendo la natura mediata e comparativa della procedura, e la causa è stata trattenuta in decisione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla distinzione tra stabilizzazione diretta e stabilizzazione indiretta ricavabile dal citato art. 1, comma 268, lett. b). La prima riguarda il personale reclutato a tempo determinato mediante procedure concorsuali e opera secondo criteri di priorità regionali; la seconda concerne il personale assunto mediante procedure diverse ed esige il previo espletamento di prove selettive. Solo questa seconda ipotesi integra una vera procedura concorsuale.
La Corte richiama il precedente del Consiglio di Stato n. 8141 del 21 ottobre 2025, invocato dall’appellante, ma ne rileva la diversità fattuale: in quel caso era intervenuto un contratto di lavoro e l’amministrazione aveva esercitato il potere di autotutela, con attribuzione di punteggi, prova orale e formazione di graduatoria. Qui nulla di tutto ciò è ravvisabile.
Il Collegio applica il criterio del petitum sostanziale, richiamando la giurisprudenza di legittimità (Cass., Sez. Un., n. 10374 del 2007; Cass., Sez. Un., n. 2368 del 2024). Il rimedio avverso il silenzio non fonda una autonoma ipotesi di giurisdizione, ma presuppone la giurisdizione sulla pretesa sostanziale: se questa ha natura di diritto soggettivo, la controversia spetta al giudice ordinario (Cass., Sez. Un., n. 18152 del 2015; Cons. Stato n. 2569 del 2025).
Nel merito, l’avviso impugnato chiarisce che l’acquisizione delle dichiarazioni non costituisce riconoscimento automatico del diritto alla stabilizzazione. Ma la clausola di non automatismo, letta integralmente, conferma il contrario di quanto sostenuto dall’appellante: essa delinea una verifica oggettiva e vincolata del possesso dei requisiti. L’applicazione dei criteri di priorità, prevista solo in caso di posti disponibili inferiori al fabbisogno, costituisce attività ricognitiva di natura tecnica, priva di contenuto selettivo o comparativo e funzionale al solo ordine cronologico di assunzione. Non emergono margini di discrezionalità né valutazioni di merito.
Nemmeno gli altri argomenti dell’appellante valgono a fondare la giurisdizione amministrativa: l’uso del termine “procedure di stabilizzazione”, la coerenza con il piano dei fabbisogni, i termini perentori a pena di esclusione e le cause di esclusione automatica sono tutti elementi compatibili con la natura privatistica della stabilizzazione diretta (Cons. Stato n. 3801 del 2020; Cons. Stato n. 31 del 2025; Cass., sez. lav., n. 12524 del 2025). L’appello è pertanto respinto, con compensazione delle spese di lite.
Nota della Redazione
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