Adesione a società già perfezionata preclude il parere della Corte dei conti (Corte dei Conti Sez. contr. Piemonte n. 72 del 09.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
Allorché l’amministrazione abbia già perfezionato, sotto la propria responsabilità, la stipula del negozio di costituzione societaria o l’acquisto della partecipazione, la verifica della Corte dei conti non può più svolgersi nei termini del parere previsto dall’art. 5, comma 3, D.Lgs. n. 175/2016, come modificato dall’art. 11 legge n. 118/2022, e la Sezione regionale di controllo deve dichiarare il non luogo a deliberare. La funzione consultiva di cui al citato comma 3 postula una peculiare attività di controllo, con tempi, parametri ed esiti definiti dal legislatore, che presuppone la non ancora avvenuta adesione alla compagine societaria. L’anticipata esecuzione dell’operazione preclude il giudizio obbligatorio della Corte e non esonera l’ente dagli oneri motivazionali previsti dall’art. 5, comma 1, TUSP in ordine alla necessità della società per le finalità istituzionali, alla convenienza economica, alla sostenibilità finanziaria e ai principi di efficienza, efficacia ed economicità dell’azione amministrativa. Restano ferme le prerogative di controllo sulle partecipazioni detenute dalle pubbliche amministrazioni ai sensi dell’art. 20 TUSP e i controlli di legalità finanziaria sugli enti locali.
Il Fatto
Il Comune ha trasmesso alla Sezione regionale di controllo la deliberazione del Consiglio comunale con la quale ha approvato l’adesione, mediante acquisto di una quota, a un’azienda turistica locale del Cuneese, costituita nella forma di società consortile a responsabilità limitata ai sensi dell’art. 2615-ter cod. civ., dichiarando contestualmente la delibera immediatamente eseguibile.
La comunicazione è pervenuta alla Corte nel marzo 2025, dopo che l’assemblea consortile della società aveva già accolto la richiesta di adesione del comune. La Sezione ha verificato, mediante estrazione di visura camerale, che il comune risulta già compreso nella compagine dei soci consortili, con adesione già perfezionatasi.
La Motivazione della Corte
La Sezione affronta anzitutto la questione preliminare dell’ambito del controllo. La materia del turismo, dopo la riforma del Titolo V della Costituzione, è divenuta di legislazione esclusiva regionale. La legge regionale Piemonte n. 14 dell’11 luglio 2016 disciplina la promozione e l’accoglienza turistica e riconosce ai comuni la facoltà di partecipare alle agenzie di accoglienza e promozione turistica locale.
L’adesione del comune all’agenzia di ambito è facoltativa e non obbligatoria. Ne deriva che la scelta non può dirsi effettuata in conformità a espresse previsioni legislative ai sensi dell’art. 5, comma 1, TUSP e resta soggetta agli oneri di motivazione e al controllo della Corte. Il vincolo tipologico di cui all’art. 3 D.Lgs. n. 175/2016 risulta rispettato, trattandosi di forma societaria consentita.
Nel merito, la Sezione richiama i principi esplicitati dalle Sezioni Riunite in sede di controllo con la pronuncia n. 16 del 3 novembre 2022, che hanno qualificato la funzione di cui al comma 3 come peculiare attività di controllo, con tempi, parametri ed esiti definiti dal legislatore, affermando che, ove l’amministrazione abbia già proceduto alla stipula del negozio o all’acquisto della partecipazione, la verifica prosegue nelle altre funzioni di controllo.
Poiché l’adesione risulta già perfezionata, la Sezione dichiara il non luogo a deliberare. La Corte ricorda peraltro che il testo del comma 3 prevede che l’amministrazione, salvo ragioni oggettive di urgenza, debba attendere il decorso del termine di sessanta giorni prima di procedere, e che la condotta dell’ente ha sottratto l’operazione a un giudizio obbligatorio.
Restano fermi i controlli sulle partecipazioni ex art. 20 TUSP e quelli di legalità finanziaria sugli enti locali. Sul punto, la Sezione osserva che l’esiguo importo della quota non vale di per sé a dimostrare la sostenibilità finanziaria dell’investimento, atteso il meccanismo statutario del moltiplicatore, e riserva ai successivi controlli la compatibilità giuridica e finanziaria dell’adesione.
Nota della Redazione
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