Responsabilità erariale dei consorzi: apporto causale e assoluzione degli amministratori subentranti (Corte dei Conti Sez. giur. Emilia-Romagna n. 103 del 21.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nei giudizi di responsabilità erariale aventi ad oggetto contributi pubblici destinati all’internazionalizzazione delle piccole e medie imprese, sussiste il rapporto di servizio tra l’amministrazione erogante e il privato percettore quando il contributo è finalizzato alla realizzazione di un programma di pubblico interesse al quale il beneficiario partecipa, con conseguente giurisdizione della Corte dei conti. La responsabilità si estende agli amministratori, di diritto e di fatto, che con la loro condotta abbiano materialmente contribuito alla mancata destinazione del finanziamento al suo scopo pubblicistico. Ne è escluso, per difetto di apporto causale, l’amministratore che abbia assunto la carica dopo la presentazione della domanda e la rendicontazione del progetto, non rilevando che l’erogazione sia avvenuta nel corso del suo mandato né la successiva sottoscrizione della dichiarazione dei redditi, che si colloca sul piano tributario. Il danno è risarcito in solido da chi ha dato causa all’illecito, con estensione al consorzio beneficiario.
Il Fatto
La vicenda riguarda l’illecita percezione di contribuzioni concesse dal Ministero dello sviluppo economico, oggi Ministero delle imprese e del made in Italy, per promuovere l’internazionalizzazione delle piccole e medie imprese. A monte si colloca la normativa che ha introdotto i consorzi per l’internazionalizzazione allo scopo di sostenere, mediante contributi, attività promozionali volte a favorire la diffusione internazionale di prodotti e servizi delle PMI italiane.
Il giudizio ha ad oggetto i contributi chiesti da un consorzio per gli anni 2013 e 2014. Da una segnalazione di danno erariale della Guardia di Finanza, a valle di indagini delegate dalla Procura della Repubblica, è emerso che per ottenere i contributi era stato architettato un sistema di frode mediante società di comodo estere riconducibili agli stessi indagati, che emettevano false fatture presentate a rendicontazione delle spese ammesse a contributo, con contraffazione di bilanci e verbali sociali. La Procura contabile ha citato il consorzio, un amministratore di fatto e due amministratori di diritto, quantificando il danno risarcibile in 36.612,65 euro, al netto delle quote imputate a soggetti deceduti o non convenuti.
La Motivazione della Corte
In via preliminare la Sezione ha dichiarato la contumacia dei convenuti non costituitisi, accertata la regolarità delle notifiche, perfezionatesi ai sensi dell’art. 139, comma 2, cod. proc. civ. nei confronti del consorzio e tramite consolato generale d’Italia a Londra per i due amministratori residenti nel Regno Unito.
La Corte ha quindi affermato la propria giurisdizione, richiamando la consolidata giurisprudenza della Corte di cassazione e della Corte dei conti che ravvisa il rapporto di servizio tra l’amministrazione che eroga il contributo e il privato percettore quando il contributo sia finalizzato alla realizzazione di un programma di pubblico interesse cui il beneficiario partecipa.
Nel merito, l’antigiuridicità della condotta emerge dalla documentazione: i costi rendicontati erano fittizi, documentati mediante fatture per operazioni inesistenti, e le società che risultavano consorziate erano inconsapevoli della loro partecipazione al progetto. L’elemento soggettivo è il dolo, in ragione degli artifizi e raggiri posti in essere. Di tale condotta risponde il consorzio, beneficiario formale del finanziamento, e l’amministratore di fatto che ha impartito disposizioni a tutti i soggetti coinvolti.
Diversa è la posizione degli amministratori di diritto subentrati. Le domande di finanziamento erano state presentate in momenti antecedenti all’assunzione delle rispettive cariche e la seconda era già stata rendicontata quando uno di essi divenne amministratore. Nessun apporto causale può quindi essere loro imputato, non rilevando che l’erogazione sia avvenuta durante il mandato. La sottoscrizione della dichiarazione dei redditi, successiva all’erogazione, ha rilievo solo sul piano tributario, estraneo al processo contabile. Irrilevante è anche la presentazione della domanda per un bando di altro anno, non oggetto del giudizio.
Conclusivamente la Corte ha assolto i due amministratori subentranti e condannato in solido il consorzio e l’amministratore di fatto al pagamento di 36.612,65 euro, oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici FOI/ISTAT e interessi legali. La responsabilità è solidale, perché consegue a condotte riconosciute come dolose, e non è incisa dalle assoluzioni. Le spese seguono la soccombenza, con liquidazione in favore di uno dei convenuti assolti.
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Nota della Redazione
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