Silenzio sul visto e carenza di interesse processuale (TAR Lazio n. 8903 del 14.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
È inammissibile per carenza di interesse, ai sensi dell’art. 100 cod. proc. civ., il ricorso avverso il silenzio serbato dalla sede diplomatica sull’istanza di rilascio del visto d’ingresso per lavoro subordinato quando l’efficacia del nulla osta sia stata sospesa ex art. 3, comma 2, d.l. n. 145/2024 (conv. con modif. dalla l. n. 187/2024). In tal caso, la sede diplomatica non potrebbe che prendere atto della sospensione, in attesa delle determinazioni delle Amministrazioni competenti sugli accertamenti aggiuntivi, che si collocano in un procedimento autonomo e funzionalmente collegato. Difetta, pertanto, l’interesse concreto e attuale alla definizione del giudizio, mancando un’utilità giuridica conseguibile attraverso l’ordine di provvedere.

Il Fatto

Il ricorrente, cittadino bengalese, aveva ottenuto il nulla osta al lavoro subordinato-stagionale ai sensi del D.P.C.M. 27 settembre 2023, rilasciato dallo Sportello Unico Immigrazione della Prefettura di Rimini. Successivamente, l’interessato chiedeva all’Ambasciata d’Italia a Dhaka la fissazione dell’appuntamento per il rilascio del visto d’ingresso. Avverso il contegno omissivo della sede diplomatica, il ricorrente proponeva ricorso ai sensi dell’art. 2 della legge n. 241/1990. Con motivi aggiunti, estendeva l’impugnazione al silenzio serbato dalla Prefettura di Rimini e dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro in merito alle verifiche aggiuntive sul nulla osta, richiamando l’art. 3 d.l. n. 145/2024. Il Ministero intimato si costituiva e depositava memoria con controdeduzioni.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha ritenuto il ricorso inammissibile per assenza di un interesse concreto e attuale alla definizione del giudizio. La chiave di volta è l’art. 3 del d.l. n. 145/2024, convertito con modificazioni dalla l. n. 187/2024, il cui comma 2 sospende l’efficacia dei nulla osta già rilasciati a favore di lavoratori di Stati a elevato rischio di documentazione contraffatta, come il Bangladesh, fino alla conferma espressa dello Sportello Unico per l’Immigrazione sul positivo espletamento delle verifiche. Tali verifiche aggiuntive, svolte dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro, si inseriscono in un procedimento che, sebbene collegato, è autonomo rispetto a quello volto al rilascio del visto.

La conseguenza è che il procedimento di competenza della sede diplomatica, in mancanza di un nulla osta efficace, non potrebbe concludersi se non con un provvedimento negativo o soprassessorio: la stessa non può fare altro che prendere atto della sospensione, in attesa delle determinazioni delle Amministrazioni preposte agli accertamenti impositi dal decreto legge. Da ciò deriva l’infondatezza della pretesa fatta valere, poiché l’eventuale ordine di provvedere non produrrebbe alcuna utilità giuridica in capo al ricorrente, non potendo la sede consolare rilasciare il visto in assenza di un nulla osta efficace.

La pronuncia chiarisce che l’assenza di un interesse attuale alla conclusione del procedimento consolare determina l’inammissibilità del ricorso avverso il silenzio, senza che possa configurarsi un obbligo di provvedere in capo alla sede diplomatica finché perdura lo stato di sospensione legale del titolo abilitante. Il Collegio ha infine disposto la compensazione delle spese in ragione delle peculiarità della vicenda.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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