Agrivoltaico su area idonea, serve motivazione rafforzata per il diniego (TAR Puglia n. 1083 del 20.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il diniego di procedura abilitativa semplificata per un impianto agrivoltaico da realizzare su area idonea ai sensi dell’art. 20, comma 8, lettera c-quater, del d.lgs. n. 199/2021 esige una motivazione rafforzata, puntuale e riferita alle concrete evidenze paesaggistiche del sito. Il bilanciamento tra sviluppo delle fonti rinnovabili e tutela del paesaggio è operato a monte dal legislatore, che ha attribuito preminenza all’interesse energetico. Non è sufficiente il richiamo generico alle NTA del PRG, alle linee guida del d.m. 10 settembre 2010 o alla disciplina del PPTR, né l’integrale recepimento del parere dell’ufficio tecnico comunale. Il giudizio di compatibilità deve tenere conto delle peculiarità tecnologiche dell’agrivoltaico, che riduce il consumo di suolo. La determinazione conclusiva negativa della conferenza di servizi asincrona produce gli effetti della comunicazione ex art. 10-bis della legge n. 241/1990 e deve dar conto delle osservazioni del privato.
Il Fatto
La società ricorrente presenta al Comune di San Pancrazio Salentino una richiesta di procedura abilitativa semplificata per un impianto agrivoltaico di potenza in immissione pari a 5.999 kW, destinato a un fondo in zona agricola E3. L’amministrazione indice una conferenza di servizi in forma asincrona. Il solo Comune esprime parere negativo, richiamando il contrasto con la destinazione agricola impressa dal PRG, con le NTA, con il PPTR e con il PAI.
La società controdeduce, senza esito. Il Comune conclude la conferenza con determinazione negativa, ritenendo prevalente il dissenso del proprio ufficio urbanistica. La ricorrente impugna la determinazione e gli atti presupposti davanti al TAR Puglia, che accoglie l’istanza cautelare ai soli fini della sollecita trattazione di merito.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge le censure procedimentali. La conferenza in modalità sincrona e simultanea non è un obbligo, ma una facoltà dell’amministrazione procedente, come si evince dall’art. 14-bis, comma 7, della legge n. 241/1990. L’atto di indizione aveva del resto qualificato come “eventuale” la riunione sincrona. Infondata è anche la doglianza sull’obbligo di dissenso costruttivo: la giurisprudenza amministrativa ammette il dissenso assoluto quando l’amministrazione prospetti l’impossibilità dell’opera in quella area, e l’art. 14-bis, comma 3, prescrive l’indicazione delle modifiche solo “ove possibile”.
Quanto alle posizioni prevalenti, il ruolo dell’amministrazione procedente non è notarile, ma di sintesi: essa deve ponderare le ragioni emerse, senza attuare aritmeticamente la volontà della maggioranza. Nel caso concreto il Comune ha raccolto tutti gli atti istruttori e ha esercitato il potere discrezionale.
Il ricorso merita invece accoglimento nel merito. La determinazione conclusiva richiama solo formalmente le osservazioni del 18.7.2024, senza trasmetterle alle altre amministrazioni e senza confutarne il contenuto. Il vizio è aggravato dal fatto che la motivazione ripropone le considerazioni del parere comunale, anteriori alle controdeduzioni.
Il Collegio rileva poi che l’impianto ricade in area idonea ex lege e non è soggetto a VIA. Il dissenso si fonda sulla destinazione agricola E3, sul PPTR e sul PAI, ma resta generico e astratto, privo di riferimento ai lotti interessati. Il legislatore ha già operato il bilanciamento degli interessi, attribuendo preminenza alle rinnovabili. L’ufficio tecnico ha valutato l’agrivoltaico con i criteri propri del fotovoltaico tradizionale, senza considerare le caratteristiche di ultima generazione e il ridotto consumo di suolo. La documentazione fotografica, inoltre, non mostra elementi di pregio paesaggistico.
Le linee guida del d.m. 10 settembre 2010 non sono vincolanti e, in quanto risalenti, non contemplano l’agrivoltaico. Il contrasto con il PAI è superato dal parere favorevole formatosi per silentium nei confronti dell’Autorità di Bacino, unica competente. Il ricorso è quindi accolto, con annullamento degli atti impugnati e condanna del Comune alle spese.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.