Affidamento all’estero e ritiro del certificato: ricorso inammissibile (Cass. pen. Sez. I n. 32277 del 30.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il ritiro, da parte dello Stato di esecuzione, del certificato di cui all’art. 6 della Decisione Quadro 2008/947/GAI del 27 novembre 2008, motivato dall’incompatibilità di alcune prescrizioni con la legislazione nazionale, preclude la prosecuzione della misura alternativa alla detenzione all’estero e legittima il tribunale di sorveglianza a disporre l’esecuzione in regime carcerario. La possibilità astratta di eseguire la misura in Romania resta subordinata a una nuova richiesta corredata da idonea documentazione. Il ricorso che non si confronti con la ratio decidendi del provvedimento impugnato è, per ciò solo, generico e inammissibile.
Il Fatto
Il Tribunale di sorveglianza di Messina, quale giudice dell’esecuzione, aveva concesso al condannato l’affidamento in prova al servizio sociale da eseguirsi a Braila, in Romania, dove l’interessato risiedeva da anni. La Procura generale, in riscontro a una nota dell’autorità giudiziaria rumena, comunicava poi il ritiro del certificato previsto dall’art. 6 della Decisione Quadro 2008/947/GAI: alcune prescrizioni imposte — il divieto di frequentare pregiudicati e tossicodipendenti, il divieto di detenere armi e l’obbligo di permanenza domiciliare notturna — non risultavano conciliabili con la legislazione dello Stato di esecuzione.
Preso atto di tale comunicazione, il Tribunale dichiarava l’inefficacia dell’ordinanza di concessione. Disposta la comparizione personale del condannato per valutare l’esecuzione della misura sul territorio nazionale, e rilevata l’assenza di un domicilio in Italia, il giudice ordinava l’esecuzione della pena in carcere. Il condannato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge e difetto di motivazione.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina l’unico motivo, con cui si censura l’ordinanza per non aver considerato la possibilità di svolgere la misura in Romania ai sensi della Decisione Quadro 2008/947/GAI. Il ricorso viene dichiarato manifestamente infondato e quindi inammissibile.
La ragione è anzitutto metodologica. Il motivo è formulato in termini del tutto generici e aspecifici, perché non si confronta con la ratio decidendi del provvedimento impugnato. La censura oppone alla decisione una “normale prassi” asseritamente disattesa, senza misurarsi con gli argomenti concreti che il Tribunale ha posto a fondamento della propria statuizione.
Nel merito, la Corte ricostruisce il percorso del giudice dell’esecuzione. Il Tribunale ha chiarito che, a seguito del provvedimento che comunicava il ritiro del certificato, non era più possibile dare corso allo svolgimento della misura alternativa in Romania. L’incompatibilità delle prescrizioni con la legislazione dello Stato di esecuzione, non accompagnata dall’individuazione di misure o modalità conciliabili, ha reso impraticabile la prosecuzione dell’affidamento all’estero.
Da ciò il Tribunale ha tratto due conseguenze coerenti. Ha convocato il ricorrente, con domicilio eletto presso lo studio del difensore, per individuare un domicilio in Italia e vagliare l’esecuzione della misura sul territorio nazionale. In udienza la difesa ha però prodotto comunicazione da cui risulta l’assenza di un domicilio in Italia. Venuto meno il presupposto per l’esecuzione all’estero e mancando una collocazione domestica, l’esecuzione in regime carcerario si presenta come esito obbligato.
La Corte non esclude in astratto la possibilità di eseguire una misura alternativa in Romania: essa resta subordinata a una nuova richiesta corredata da idonea documentazione. Ma questa eventualità futura non inficia la legittimità del provvedimento impugnato, che risulta immune dal vizio denunciato. Segue la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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