Silenzio sull’esecuzione dell’ordine di demolizione sospeso dal condono pendente (TAR Campania n. 1000 del 29.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
La pendenza dell’istanza di accertamento di conformità ai sensi dell’art. 36 d.P.R. n. 380/2001 sospende l’esecuzione dell’ordine di demolizione e inibisce al Comune l’adozione dei provvedimenti consequenziali. In tale situazione non è configurabile alcuna condotta colpevolmente inerte dell’Amministrazione e non sussiste il presupposto per la declaratoria di illegittimità del silenzio ex artt. 31 e 117 c.p.a. L’obbligo di provvedere ex art. 2 legge n. 241/1990 cede di fronte alla necessità di attendere la definizione del procedimento di condono, che incide sulla possibilità stessa di portare a esecuzione la sanzione demolitoria.

Il Fatto

Il ricorrente, proprietario di un immobile confinante con l’area oggetto di abuso, ha chiesto al Tribunale di accertare l’illegittimità del silenzio serbato dal Comune di Castellabate sull’atto di diffida volto all’esecuzione dell’ordinanza di demolizione emessa nel 2023 nei confronti del confinante. Trascorsi sedici mesi dal termine legale per l’ottemperanza, e constatata la persistenza delle opere, il ricorrente ha invitato il funzionario comunale ad adottare i provvedimenti sanzionatori previsti dall’art. 31 d.P.R. n. 380/2001, compresa l’acquisizione al patrimonio e il ripristino dei luoghi.

Il Comune e il controinteressato si sono costituiti, eccependo l’inammissibilità e l’improcedibilità dell’azione e chiedendo il rigetto nel merito. La causa è stata trattenuta per la decisione all’udienza camerale.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha ritenuto di prescindere dall’esame delle eccezioni preliminari, applicando il principio della “ragione più liquida”, che consente di decidere sulla questione di più pronta soluzione per esigenze di economia processuale, senza che tale inversione risolva implicitamente le questioni logicamente antecedenti.

Il Tribunale ha ricostruito la disciplina del comportamento inerte della Pubblica Amministrazione, distinguendo la tutela preventiva del silenzio assenso da quella residuale del silenzio rigetto. Al di fuori dei casi di valenza legalmente qualificata, si configura il silenzio inadempimento, circoscritto alla violazione dell’obbligo giuridico di provvedere e stigmatizzabile con i rimedi degli artt. 31 e 117 c.p.a.

L’obbligo di concludere il procedimento nel termine è scandito dall’art. 2 legge n. 241/1990. Il decorso del termine non determina però, di per sé, l’illegittimità del provvedimento tardivo, né preclude la prosecuzione dell’istruttoria, in assenza di un’esplicita prescrizione di decadenza del potere: alla previsione del termine va attribuita una funzione meramente acceleratoria.

Per la declaratoria di illegittimità del silenzio è necessario che perduri l’inerzia al momento della pronuncia. L’adozione di un provvedimento esplicito rende il ricorso inammissibile o improcedibile, mentre permane l’inerzia colpevole se l’Amministrazione non conclude il procedimento ovvero adotta un atto infraprocedimentale o soprassessorio, che non costituisce provvedimento ultimativo ma rinvio sine die.

Nel caso concreto, le emergenze documentali hanno consentito di accertare che il ricorrente ha richiesto l’esecuzione dell’ordinanza di demolizione relativa a un fabbricato sul quale pende un’istanza di condono presentata dal confinante, ancora in attesa di definizione. La pendenza di un condono impedisce di eseguire l’ordine demolitorio: l’istanza di accertamento di conformità incide sulla possibilità dell’Amministrazione di portare a esecuzione la sanzione, che resta sospesa fino alla definizione del procedimento. Ne consegue che la pendenza dell’accertamento di conformità esclude che possa addebitarsi all’Ente una condotta colpevolmente inerte. Il ricorso è pertanto respinto, con compensazione delle spese di giudizio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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