Pene sostitutive: no al diniego fondato sul solo pregiudizio penale (Cass. pen. Sez. VI n. 27348 del 21.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice di merito non può respingere la richiesta di applicazione di una pena sostitutiva della pena detentiva breve facendo leva sulla sola sussistenza di precedenti condanne a carico dell’imputato. La valutazione deve essere composita e ancorata al caso concreto e alla personalità del condannato, secondo il modello degli artt. 58 e 59 legge n. 689/1981. Il diniego è legittimo solo se il giudice illustra in modo specifico e puntuale le ragioni per cui i precedenti assumono valore determinante quanto alla inidoneità specialpreventiva della misura, con espresso riferimento al contenimento del rischio di recidiva e all’adempimento delle prescrizioni. È escluso ogni automatismo tra condizione di pregiudicato e diniego di accesso alle pene sostitutive.
Il Fatto
La Corte d’appello di Messina, con sentenza del 13 marzo 2026, confermava la condanna pronunciata dal Tribunale di Messina il 18 novembre 2024 per il reato di cui all’art. 372 cod. pen., con attenuanti generiche e pena di un anno e quattro mesi di reclusione. La Corte territoriale rigettava la richiesta difensiva di applicazione della detenzione domiciliare in luogo della pena detentiva.
A fondamento del diniego la Corte richiamava i precedenti penali dell’imputata, da cui deduceva una assoluta insensibilità ai dettami di legge e l’assenza di seria resipiscenza, ritenute incompatibili con le misure sostitutive e tali da impedire un giudizio prognostico favorevole sulla funzione rieducativa. La difesa ha proposto ricorso per cassazione, deducendo la violazione di legge per essere il diniego motivato sul mero dato ostativo dei precedenti.
La Motivazione della Corte
La Sesta Sezione accoglie il ricorso e rileva che la motivazione del diniego non risponde al puntuale scrutinio delle condizioni per l’applicazione delle pene sostitutive previsto dagli artt. 53 e segg. legge n. 689/1981, come riformati dalla c.d. riforma “Cartabia”.
Il Collegio richiama il più recente orientamento di legittimità, citando Sez. II n. 40681 del 03/12/2025, Rv. 288983 e Sez. II n. 8794 del 14/02/2024, Pesce, Rv. 286006: il giudice di merito non può respingere la richiesta in ragione della asserita immeritevolezza conseguente alla sola sussistenza di precedenti condanne.
Ai sensi degli artt. 58 e 59 legge n. 689/1981, il giudice deve verificare se il nuovo modello sanzionatorio sia idoneo ad assicurare la prevenzione del rischio di commissione di ulteriori reati, svolgendo il relativo giudizio prognostico e dando conto del percorso argomentativo che sorregge la decisione. Si tratta di una valutazione composita, necessariamente ancorata al caso concreto e alla personalità dell’imputato.
Il vaglio dei precedenti penali può condurre a un giudizio negativo, ma solo a condizione che sia oggetto di una motivazione specifica e puntuale, idonea a illustrare le ragioni concrete per cui quel parametro assume valore determinante circa la inidoneità specialpreventiva della sostituzione, senza automatismi. Il Collegio richiama sul punto Sez. V n. 24093 del 13/05/2025, Gambina, Rv. 288210-01.
Nel caso di specie la motivazione della Corte territoriale è giudicata apodittica, per avere fatto esclusivo riferimento a non meglio identificati precedenti penali, senza evidenziarne la concreta incidenza negativa sulla prospettiva di sostituzione. Ne consegue l’annullamento della sentenza impugnata, limitatamente alla valutazione della pena sostitutiva, con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della medesima Corte d’appello; il ricorso è dichiarato inammissibile nel resto.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.