Omessa dichiarazione e dolo specifico del prestanome: non basta la consapevolezza dell’omissione (Cass. pen. Sez. 3 n. 4333 del 03.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di omessa dichiarazione di cui all’art. 5 d.lgs. n. 74/2000, l’elemento soggettivo è composito: al dolo generico, che sorregge la deliberata omissione, deve affiancarsi il dolo specifico del fine di evadere le imposte, la cui prova non può essere desunta dalla mera consapevolezza dell’omissione. Il legale rappresentante di un ente che non ne abbia l’effettiva gestione non risponde ex art. 40 cpv. cod. pen. per violazione dei doveri di vigilanza, ma quale autore diretto della condotta, essendo direttamente obbligato ex lege alla presentazione della dichiarazione. Il prestanome risponde di concorso solo se consapevole del fine di evasione di almeno uno degli altri concorrenti.
Il Fatto
La Corte di appello, in riforma della sentenza assolutoria di primo grado, aveva condannato l’imputato, amministratore di diritto di una società a responsabilità limitata, per il reato di omessa dichiarazione relativa all’annualità d’imposta 2017, ravvisando l’evasione di imposte di rilevante entità. Il giudice di secondo grado, previa rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale, aveva ritenuto la piena responsabilità dell’imputato, valorizzando la volontarietà dell’omissione quale prova del fine di evadere le imposte.
Avverso tale decisione, l’imputato proponeva ricorso per cassazione, deducendo, tra l’altro, l’erronea affermazione della sussistenza del dolo specifico e la propria qualità di mero prestanome, nonché contestando il calcolo della soglia di punibilità e l’applicazione della continuazione.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione, nel scrutinare l’impugnazione, ha anzitutto disatteso le censure relative alla posizione del legale rappresentante. Richiamando un consolidato indirizzo, ha precisato che gli obblighi dichiarativi gravano direttamente sul rappresentante legale dell’ente ai sensi degli artt. 1, comma 4, e 8, comma 6, d.P.R. n. 322/1988. La sua responsabilità non discende quindi da un dovere di controllo ex art. 40 cpv. cod. pen. , ma dalla violazione di un obbligo che tipizza la fattispecie, configurando un reato a “soggettività ristretta”. In tale ottica, è stata dichiarata manifestamente infondata la tesi del difensore circa l’assenza di obbligo dichiarativo in capo all’amministratore di diritto.
Con riferimento alla soglia di punibilità, il motivo è stato giudicato inammissibile per genericità, essendo la ricostruzione del volume d’affari basata su dati oggettivi, quali i bonifici bancari sui conti correnti intestati alla società, e non su mere presunzioni. La Corte ha quindi ritenuto immune da vizi di illogicità la motivazione del giudice di merito sul punto.
Il primo motivo di ricorso è stato, invece, ritenuto fondato, con assorbimento del quarto. La Suprema Corte ha rilevato che la motivazione impugnata, affermando che l’omessa presentazione della dichiarazione dimostra “ex se” la finalizzazione all’evasione, ha di fatto confuso il dolo generico con il dolo specifico. Tale ragionamento oblitera la necessità di un quid pluris selettivo, che attesti la direzione finalistica della condotta.
La Corte ha, inoltre, ricordato che la prova del dolo specifico in capo al prestanome può evincersi dal complesso dei rapporti con l’amministratore di fatto, assumendo decisiva valenza la consapevolezza della macroscopica illegalità dell’attività (richiamando Sez. 6, n. 15772 del 04/02/2025 e Sez. 3, n. 2570 del 28/09/2018). La responsabilità per concorso ex art. 110 cod. pen. del soggetto privo del fine di evadere è configurabile solo se egli sia consapevole dell’intenzione di un altro concorrente.
In ragione di ciò, la sentenza impugnata è stata annullata limitatamente all’elemento soggettivo, con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Perugia, dichiarandosi inammissibile il ricorso nel resto.
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Nota della Redazione
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