Affidamento in prova e infrazioni non revocanti la semilibertà (Cass. pen. Sez. I n. 37414 del 17.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di misure alternative alla detenzione, il giudice di legittimità non può sindacare nel merito la valutazione compiuta dal tribunale di sorveglianza, ma verifica la correttezza dei criteri applicati. Il fatto che una condotta non abbia determinato la revoca della semilibertà non impedisce di considerarla ostativa alla concessione dell’affidamento in prova ai servizi sociali, poiché tale misura presuppone un ambito di libertà ben maggiore della semilibertà. Ai fini del giudizio prognostico rilevano la natura e gravità dei reati, ma soprattutto il comportamento del condannato successivo ai fatti di condanna, quale indice di positiva evoluzione della personalità. Il ricorso che non illustri le circostanze poste a fondamento della censura è generico e va rigettato.
Il Fatto
Il condannato, in esecuzione pena in regime di semilibertà, aveva presentato istanza di ammissione all’affidamento in prova ai servizi sociali e di detenzione domiciliare. Il Tribunale di sorveglianza ha rigettato la prima e dichiarato inammissibile la seconda, valorizzando alcune infrazioni segnalate e la diffida conseguente, nonché l’entità della pena residua e la natura dei reati in esecuzione.
Avverso il provvedimento il condannato ha proposto ricorso per cassazione, lamentando la violazione di legge e la carenza di motivazione sulla gravità dei fatti posti a base del rigetto, rilevando che le medesime violazioni non avevano comportato la revoca della semilibertà. Il Procuratore generale ha chiesto il rigetto.
La Motivazione della Corte
La Corte ha anzitutto esaminato la censura relativa alla detenzione domiciliare, qualificandola come del tutto generica. A fronte della motivazione del provvedimento impugnato, il ricorrente si limita ad affermare la propria condizione di ultrasettantenne e di avere espiato la pena per i reati ostativi, senza specificare ulteriori circostanze. Il Collegio richiama l’orientamento secondo cui, in presenza di un provvedimento di unificazione di pene concorrenti, è legittimo lo scioglimento del cumulo quando occorre procedere al giudizio di ammissibilità di un beneficio che trovi ostacolo nella presenza di titoli di reato inclusi nell’art. 4-bis ord. pen., sempre che il condannato abbia espiato la parte di pena relativa ai delitti ostativi (Sez. I n. 13041 del 2020). Nel caso concreto la censura resta meramente assertiva e non consente di individuare la violazione di legge.
Quanto all’affidamento in prova, la Corte ha ribadito che la circostanza che le infrazioni non abbiano determinato la revoca della semilibertà non assume rilievo. L’affidamento presuppone un ambito di libertà ben maggiore rispetto alla semilibertà, sicché legittimamente il medesimo fatto può essere ritenuto ostativo ai fini della concessione della prima misura, ma non tale da determinare la revoca della seconda.
Il Collegio richiama il principio secondo cui, ai fini della concessione dell’affidamento in prova, pur non potendosi prescindere dalla natura e gravità dei reati, è necessaria la valutazione del comportamento del condannato successivo ai fatti di condanna, onde verificare la concreta sussistenza di una positiva evoluzione della personalità (Sez. I n. 7873 del 2024, con i richiami a Sez. I n. 1501 del 1998, Sez. I n. 31809 del 2009 e Sez. I n. 31420 del 2015).
La Corte ha inoltre confermato che, nel giudizio prognostico, non assumono rilievo decisivo in senso negativo la gravità del reato, i precedenti penali o la mancata ammissione di colpevolezza, né può pretendersi la prova di una completa revisione critica del passato, essendo sufficiente che tale processo risulti almeno avviato (Sez. I n. 43863 del 2024). Nel caso di specie il ricorrente neppure afferma di avere avviato tale percorso né illustra le giustificazioni addotte. Da qui il rigetto del ricorso e la condanna alle spese processuali.
Nota della Redazione
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