Aggravante furto bene destinato a pubblico servizio e reformatio in peius (Cass. pen. Sez. IV n. 37412 del 17.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
La circostanza aggravante di cui all’art. 625, comma 1, n. 7, cod. pen., configurata dall’essere i beni oggetto di sottrazione destinati a pubblico servizio, ha natura valutativa e non autoevidente, poiché impone una verifica giuridica sulla natura della res, sulla sua specifica destinazione e sulla nozione di pubblico servizio. Ne consegue che, in mancanza di espressa menzione del dato normativo, la contestazione in fatto è ammissibile solo se il capo di imputazione riporti elementi idonei a rendere manifesto all’imputato il disvalore aggravato del fatto. Il giudice di appello, investito dell’impugnazione del solo imputato, può dare al fatto una qualificazione giuridica più grave di quella ritenuta in primo grado, purché non superi la competenza del giudice di primo grado e non incida sul trattamento sanzionatorio, senza incorrere nella violazione del divieto di reformatio in peius ex art. 597, comma 3, cod. proc. pen.

Il Fatto

La Corte d’appello di Bari confermava la condanna inflitta dal Tribunale di Bari al ricorrente, in concorso con altro imputato, per il tentato furto aggravato di una telecamera di videosorveglianza cittadina, con pena di sei mesi di reclusione ed euro 160,00 di multa, previa equivalenza delle circostanze attenuanti generiche alla recidiva reiterata e specifica.

Il ricorrente censurava la sentenza di secondo grado per avere la Corte territoriale ritenuto contestata l’aggravante della destinazione del bene a pubblico servizio — non considerata dal Tribunale — e, quindi, la procedibilità d’ufficio del reato, nonostante le modifiche introdotte dal d.lgs. n. 150 del 2022, che avevano reso il furto procedibile a querela. Secondo la difesa, il giudice di appello avrebbe così riformato in peius la sentenza di primo grado e avrebbe dovuto dichiarare l’improcedibilità del reato per difetto di valida querela.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta anzitutto la questione della contestazione dell’aggravante. Il Collegio rileva che non vi è univocità di vedute nella giurisprudenza di legittimità sulla possibilità di una contestazione in fatto dell’aggravante di cui all’art. 625, comma 1, n. 7, cod. pen., e sceglie di aderire all’orientamento che ne afferma la natura valutativa.

Il riferimento è ai principi delle Sezioni Unite Sorge (Sez. U. n. 24906 del 18/04/2019, Rv. 275436), secondo cui la contestazione in fatto delle aggravanti è ammissibile purché l’imputazione riporti adeguatamente gli elementi di fatto che integrano la fattispecie, in rispetto del diritto di difesa. Il discrimine è la immediata percepibilità della portata aggravatrice secondo la sfera delle conoscenze dell’uomo medio.

Quando invece la previsione normativa include componenti valutative, l’omessa esplicitazione del risultato di tale valutazione priva la contestazione di una compiuta indicazione degli elementi costitutivi. Nel caso di specie, la destinazione a pubblico servizio del bene non discende dalla fruizione pubblica, ma dalla dimensione collettiva dell’interesse attinto: la telecamera era installata per conto del Comune, e il capo di imputazione conteneva un riferimento esplicito alla natura del bene. L’aggravante deve quindi ritenersi contestata in punto di fatto.

Sul secondo profilo, la Corte esclude la violazione del divieto di reformatio in peius ex art. 597, comma 3, cod. proc. pen. La norma, ferma l’intangibilità del trattamento sanzionatorio, consente al giudice di appello di dare al fatto una qualificazione giuridica anche più grave, purché non superi la competenza del primo giudice. Il divieto è preordinato a conservare l’integrità della pena, non a garantire un trattamento migliore sotto ogni aspetto.

Il Collegio richiama, tra le altre, Sez. U. n. 31617 del 26/06/2015, Lucci, Rv. 264438, e la giurisprudenza europea sulla necessità di un concreto regresso dei diritti difensivi, nonché Sez. 6 n. 47488 del 17/11/2022, Rv. 284025, relativa a un caso di riqualificazione che aveva inciso sul regime di procedibilità neutralizzando la remissione di querela. Il ricorso è quindi rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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