Rigetto del riesame sulla custodia cautelare per pericolo di recidiva specifica (Cass. pen. Sez. VI n. 41508 del 29.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
In materia di misure cautelari personali, la concretezza e l’attualità del pericolo di recidiva specifica vanno accertate con giudizio prognostico fondato su elementi fattuali effettivi, quali il ruolo attivo dell’indagato in un contesto criminoso strutturato e la reiterazione pianificata delle condotte. Il tempo già trascorso in custodia cautelare non esclude di per sé il pericolo, essendo soggetto a termini predeterminati per legge. L’unicità del precedente penale, lo svolgimento di attività lavorativa e la scelta del rito abbreviato sono elementi neutri ai fini cautelari. Una collaborazione inidonea ad apportare un serio contributo alle indagini non vale a escludere le esigenze cautelari.
Il Fatto
Il Tribunale di Napoli, in sede di riesame, ha confermato la custodia cautelare in carcere disposta dal Giudice per le indagini preliminari di Napoli nei confronti dell’indagato per i reati di autoriciclaggio, reimpiego e intestazione fittizia. Il provvedimento impugnato era stato emesso dopo che la Corte di cassazione, con precedente pronuncia di annullamento con rinvio, aveva censurato la precedente ordinanza del riesame sulle sole esigenze cautelari, in relazione a un’aggravante agevolativa non contestata.
L’indagato ha proposto ricorso per cassazione articolando un unico motivo, per violazione di legge in relazione all’art. 275, comma 3-bis, cod. proc. pen. e per vizio di motivazione, dolendosi del mancato apprezzamento di plurimi elementi: il tempo trascorso in custodia, la richiesta di definizione con rito abbreviato, il comportamento collaborativo, l’unicità del precedente, l’attività lavorativa svolta prima della misura e l’interruzione dei rapporti con un congiunto sottoposto al regime dell’art. 41-bis.
La Motivazione della Corte
La Sesta Sezione ha dichiarato il ricorso infondato. Il Tribunale, secondo la Corte, ha correttamente ritenuto sussistente la concretezza e attualità del pericolo di recidiva specifica, valorizzando il ruolo dell’indagato quale intermediario di un congiunto detenuto in operazioni di reimpiego, riciclaggio e intestazioni fittizie, finalizzate a garantirne l’illecita accumulazione patrimoniale, con condotte pianificate, reiterate nel tempo e inserite in un contesto criminoso strutturato.
Su questa base la Corte ha ritenuto privi di valore dirimente gli argomenti difensivi. Il tempo trascorso in custodia cautelare è soggetto a termini predeterminati per legge e non incide autonomamente sul giudizio di pericolosità. L’unicità del precedente e lo svolgimento di attività lavorativa sono stati qualificati come elementi neutri ai fini cautelari.
Quanto all’attività di collaborazione, la Corte ha ribadito che essa non esclude le esigenze cautelari quando risulti inidonea ad apportare un serio contributo alle indagini, escludendo così che il semplice intento collaborativo assuma rilievo autonomo. La scelta del rito abbreviato è stata poi ricondotta all’esercizio di una facoltà processuale nel legittimo interesse del ricorrente, priva di incidenza sul piano cautelare.
Infine, l’interruzione di ogni rapporto con l’omonimo congiunto è stata giudicata inidonea a incidere sulle esigenze cautelari, derivando non da una scelta volontaria ma dal regime detentivo di entrambi. La Corte ha aggiunto che non assumono rilievo le decisioni assunte in relazione alla posizione di un terzo soggetto, di cui non sono indicati né il ruolo né i profili di identità oggettiva e soggettiva con il ricorrente. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Nota della Redazione
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