Il riconoscimento fotografico non segue le forme della ricognizione (Cass. pen. Sez. 4 n. 96 del 02.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il riconoscimento dell’imputato nel soggetto ripreso in un filmato di videosorveglianza, operato dal personale di polizia giudiziaria, ha valore di indizio grave e preciso, la cui valutazione è rimessa al giudice di merito. L’individuazione personale o fotografica compiuta in fase di indagini costituisce una manifestazione riproduttiva di una percezione visiva e rappresenta una prova atipica ex art. 189 cod. proc. pen., da tenere distinta dalla ricognizione personale disciplinata dall’art. 213 cod. proc. pen.; le forme tipizzate di quest’ultima non devono essere necessariamente osservate nella metodologia di assunzione. Il vizio di motivazione, denunciabile in cassazione, sussiste solo quando il provvedimento sia manifestamente carente di motivazione o di logica, non già quando si opponga una diversa ricostruzione ugualmente logica. In tema di furto, l’aggravante della violenza sulle cose sussiste quando l’azione renda necessaria un’attività di ripristino per restituire la cosa alla sua destinazione; l’aggravante dell’esposizione alla pubblica fede non è esclusa dalla presenza di un sistema di videosorveglianza, mero strumento di ausilio per la successiva individuazione degli autori del reato.

Il Fatto

La Corte d’appello di Catanzaro, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Vibo Valentia, aveva escluso l’aggravante della minorata difesa e rideterminato la pena per due imputati, confermando la responsabilità per un furto commesso ai danni di un punto vendita. L’identificazione degli autori era avvenuta attraverso la comparazione delle immagini estrapolate dall’impianto di videosorveglianza con i cartellini fotosegnaletici e anagrafici, nonché con altro materiale fotografico e video proveniente da servizi di osservazione; per due degli imputati l’identificazione era stata agevolata dalla presenza di tatuaggi visibili su parti del corpo.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha preliminarmente rilevato che i motivi di ricorso tendevano a sollecitare una rilettura alternativa del compendio probatorio, senza evidenziare vizi logici o argomentativi di manifesta evidenza, richiamando il principio per cui il sindacato di legittimità è circoscritto a riscontrare l’esistenza di un logico apparato argomentativo, senza possibilità di verificare l’adeguatezza delle argomentazioni del giudice di merito.

Quanto al primo motivo, incentrato sull’attendibilità del riconoscimento, la Corte ha chiarito che l’individuazione operata dalla polizia giudiziaria è una manifestazione riproduttiva di una percezione visiva e rappresenta una specie del più generale concetto di dichiarazione, sicché la sua forza probatoria discende dal valore della dichiarazione confermativa resa in sede di deposizione testimoniale. Trattandosi di una prova atipica ex art. 189 cod. proc. pen., essa deve essere tenuta distinta dalla ricognizione personale disciplinata dall’art. 213 cod. proc. pen., le cui forme tipizzate non devono essere necessariamente osservate. Nel caso di specie, il convincimento dei giudici di merito si fondava su una pluralità di riscontri convergenti, quali le immagini di videosorveglianza e la comparazione con documentazione idonea al riscontro di segni distintivi individualizzanti come i tatuaggi.

In relazione all’aggravante della violenza sulle cose, la Corte ha ritenuto infondato il motivo, confermando che essa sussiste quando l’azione renda necessaria un’attività di ripristino della cosa alla sua destinazione, come nel caso della rottura delle confezioni contenenti gli oggetti rubati, non potendosi configurare una semplice manipolazione.

Quanto all’aggravante dell’esposizione della cosa alla pubblica fede, la Corte ha ribadito che essa ricorre per la merce sottratta dai banchi di un supermercato, dove la vigilanza degli addetti è priva di carattere continuativo; la presenza di un sistema di videosorveglianza non la esclude, essendo un mero strumento di ausilio per la successiva individuazione degli autori, non idoneo a garantire l’interruzione immediata dell’azione criminosa.

Infine, la Corte ha ritenuto corretta l’esclusione dell’attenuante del danno di speciale tenuità, dovendosi avere riguardo al valore economico dei beni sottratti e agli effetti pregiudizievoli subiti, e legittima la dosimetria della pena, essendo la pena base inferiore al medio edittale e adeguatamente motivata con riferimento all’intensità del dolo. I ricorsi sono stati dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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