Falso in atto pubblico, aggravante non contestata e prescrizione (Cass. pen. Sez. VII n. 40049 del 12.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di falso in atto pubblico, la fattispecie aggravata di cui all’art. 476, comma secondo, cod. pen. non può ritenersi legittimamente contestata, e quindi non può essere affermata in sentenza, se nel capo d’imputazione non sia esposta la natura fidefacente dell’atto, direttamente, mediante formule equivalenti o con l’indicazione della relativa norma. Il ricorso che non presenti profili di inammissibilità per manifesta infondatezza impone al giudice di legittimità la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione, ai sensi dell’art. 129, comma primo, cod. proc. pen., restando escluso l’annullamento con rinvio.
Il Fatto
La vicenda trae origine da una pronuncia di condanna emessa in primo grado per il reato di cui all’art. 479 cod. pen. e confermata dalla Corte d’Appello di Napoli con sentenza del 14 maggio 2025. La difesa ha proposto ricorso per cassazione, deducendo, tra l’altro, l’estinzione del reato per intervenuta prescrizione maturata prima della sentenza impugnata, in ragione della mancata contestazione della circostanza aggravante di cui all’art. 476, comma secondo, cod. pen.
La questione centrale attiene alla verifica della legittimità della contestazione aggravata e alla sua incidenza sul termine prescrizionale. Il motivo è stato valutato di rilievo preliminare e assorbente rispetto agli ulteriori profili dedotti.
La Motivazione della Corte
La Corte ha ritenuto fondato il motivo concernente la prescrizione. Ha rilevato che alcuna contestazione sussiste in riferimento alla fattispecie aggravata: il capo d’imputazione, infatti, non espone la natura fidefacente dell’atto, né direttamente né mediante formule equivalenti, né attraverso l’indicazione della relativa norma.
Sul punto la Corte richiama la giurisprudenza di legittimità, secondo cui in tema di falso in atto pubblico la fattispecie aggravata di cui all’art. 476, comma secondo, cod. pen. non può ritenersi legittimamente contestata — e dunque non può essere affermata in sentenza — qualora manchi nel capo d’imputazione l’esposizione della natura fidefacente dell’atto (Sez. U, n. 24906 del 18/04/2019, Sorge, Rv. 275436 – 01).
L’accoglimento di tale motivo assorbe i motivi successivi, relativi alla violazione dell’art. 126 del d.lgs. 295/1992 e al trattamento sanzionatorio irrogato. In assenza di elementi che rendano evidenti i presupposti per un proscioglimento più favorevole ai sensi dell’art. 129, comma secondo, cod. proc. pen., la Corte è pervenuta ad una pronuncia di annullamento senza rinvio agli effetti penali, perché il reato risulta estinto per prescrizione.
Il termine prescrizionale è stato determinato in anni sette e mesi sei dal tempus commissi delicti, collocato al 26 ottobre 2016, senza termini di sospensione; la prescrizione è dunque maturata il 25 giugno 2024, anteriormente alla sentenza di secondo grado. La Corte ha altresì precisato che la causa estintiva può essere rilevata in sede di legittimità quando il ricorso non presenti profili di inammissibilità suscettibili di incidere sulla valida instaurazione del rapporto di impugnazione.
La Corte richiama il principio per cui la inammissibilità per manifesta infondatezza preclude la possibilità di rilevare le cause di non punibilità, compreso il decorso del termine prescrizionale (S.U. n. 32 del 22/11/2000, Rv. 217266). Ove invece il ricorso non sia manifestamente infondato, il giudice è tenuto a pronunciare sentenza di estinzione, non potendosi procedere all’annullamento con rinvio, che sarebbe incompatibile con l’obbligo dell’immediata declaratoria di proscioglimento (S.U. n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244275; S.U. n. 36208 del 28/03/2024, Calpitano, Rv. 286880). Ne consegue l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.
Nota della Redazione
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