Affidamento in prova nel Regno Unito: inapplicabile la decisione quadro 2008/947/GAI (Cass. pen. Sez. I n. 37667 del 18.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
La misura alternativa dell’affidamento in prova al servizio sociale può essere eseguita in uno Stato estero solo se questo abbia dato attuazione alla decisione quadro 2008/947/GAI e sia membro dell’Unione europea. Il recesso del Regno Unito dall’Unione, perfezionatosi il 1° gennaio 2021, ne determina la inapplicabilità, non essendo previsto dall’Accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione del 24 dicembre 2020 alcun richiamo alla decisione quadro. La Convenzione di Strasburgo del 21.3.1983 riguarda le sole pene detentive e non può sostituirsi alla decisione quadro per l’esecuzione di sanzioni sostitutive. Il rispetto dei diritti fondamentali assicurato dall’art. 524 dell’Accordo opera su un piano diverso da quello dell’applicabilità degli strumenti di cooperazione giudiziaria.
Il Fatto
Il condannato, residente nel Regno Unito, chiedeva al Tribunale di sorveglianza di Palermo di poter eseguire nel Paese di residenza la misura alternativa dell’affidamento in prova al servizio sociale. Il Tribunale, con ordinanza del 18.12.2024, rigettava la richiesta osservando che il Regno Unito, fuoriuscito dall’Unione europea, non è più destinatario della decisione quadro 2008/947/GAI; a conferma acquisiva una nota del competente Dipartimento ministeriale del 3.7.2024.
Avverso il provvedimento il difensore proponeva ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo violazione degli artt. 47 ord. pen., 27 e 111 Cost., del d.lgs. n. 161 del 2010 e della legge n. 334/1988, nonché vizio di motivazione. La difesa sosteneva che la circolare ministeriale n. 7/2019, prodotta all’udienza, elencava tra gli strumenti applicabili in sostituzione di quelli europei la Convenzione di Strasburgo del 21.3.1983.
La Motivazione della Corte
La Corte muove da un principio già affermato in precedenza: l’affidamento in prova al servizio sociale può essere eseguito nello Stato dell’Unione ove il condannato risieda, purché quello Stato abbia dato attuazione alla decisione quadro, recepita in Italia con il d.lgs. 15 febbraio 2016, n. 38. In quella prospettiva l’affidamento è assimilabile a una “sanzione sostitutiva”, con obblighi e prescrizioni compatibili con quelli del trattamento alternativo al carcere.
Tale conclusione, però, presuppone l’appartenenza all’Unione europea. La decisione quadro, si legge, si applica testualmente solo agli Stati membri; il Regno Unito ha receduto e dal 1° gennaio 2021 non ne fa più parte. Il presupposto normativo della misura transfrontaliera viene così meno in radice.
La Corte esamina poi la censura sull’omessa applicazione della circolare ministeriale dell’8.4.2019. L’allegato n. 2/2019, si osserva, indicava espressamente la decisione quadro 2008/947/GAI tra gli strumenti non più applicabili dal recesso. Lo stesso allegato richiamava la Convenzione di Strasburgo del 21.3.1983, ma per il trasferimento delle persone condannate “in luogo” della decisione quadro 2008/909/GAI. Si tratta di strumenti distinti: la decisione 2008/909/GAI attiene alle sole pene detentive e misure privative della libertà personale, non alle sanzioni sostitutive.
Il ricorso, prosegue la Corte, trascura inoltre il contesto della circolare, che riguardava l’ipotesi del recesso senza accordo (c.d. no deal scenario). Il 1° gennaio 2021 è invece entrato in vigore l’Accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione del 24 dicembre 2020, la cui Parte Terza regola la cooperazione giudiziaria penale senza prevedere l’applicabilità al Regno Unito della decisione quadro 2008/947/GAI. Nella stessa direzione la nota del 2024 della Direzione Generale degli Affari Internazionali.
Quanto al rilievo sui diritti fondamentali, la Corte riconosce che l’art. 524 dell’Accordo impone il rispetto dei principi della Convenzione europea dei diritti dell’uomo. Ma la previsione opera su un piano diverso: serve a garantire che, nell’ambito della cooperazione, il Regno Unito rispetti al proprio interno i diritti fondamentali. Il profilo rileverebbe solo se il rigetto fosse stato fondato sul rischio di violazione di quei diritti, mentre il Tribunale ha deciso sulla sola inapplicabilità della decisione quadro. Il ricorso è quindi rigettato, con condanna alle spese processuali.
Nota della Redazione
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