Carta docenti e ottemperanza: termine, commissario ad acta e spese (TAR Sicilia n. 1912 del 29.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice amministrativo, in sede di ottemperanza, accerta il passaggio in giudicato del titolo e l’inutile decorso del termine di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996 e ordina all’amministrazione di dare integrale esecuzione al giudicato nel termine di sessanta giorni. Decorso inutilmente tale termine, nomina commissario ad acta, su istanza di parte, il responsabile pro tempore dell’ufficio ministeriale competente, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario del medesimo plesso. Al commissario interno non è dovuto alcun compenso, perché l’attività rientra nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale, in applicazione analogica dell’art. 5-sexies, comma 8, della legge n. 89/2001. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano, in via analogica, secondo i minimi tariffari del d.m. n. 55/2014 per le procedure esecutive mobiliari.
Il Fatto
Le ricorrenti, docenti, hanno adito il TAR Sicilia per ottenere l’ottemperanza della sentenza con cui il Tribunale di Palermo, accogliendo il ricorso, aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito all’emissione della carta docenti e all’assegnazione della somma di € 3.000,00 per ciascuna, per gli anni scolastici dal 2016/2017 al 2021/2022, oltre interessi dal diritto all’accredito sino al saldo.
Il titolo non è stato eseguito. Da qui il ricorso per ottemperanza, notificato al Ministero, all’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia e all’Ufficio di ambito territoriale di Palermo, tutti costituitisi in giudizio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva che, alla luce della documentazione in atti, sussistono tutti i presupposti dell’art. 114 cod. proc. amm. Rilevano, in particolare, il passaggio in giudicato della sentenza azionata, attestato agli atti, e l’inutile decorso del termine di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, decorrente dalla notifica del titolo, della quale è stata fornita prova.
Il ricorso è pertanto accolto. Il TAR ordina all’amministrazione intimata di provvedere, entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione, al puntuale e integrale pagamento delle spettanze rivendicate, in osservanza del dispositivo del titolo.
In caso di inutile decorso del termine, su sollecitazione della parte interessata, provvederà in via sostitutiva, quale commissario ad acta, nell’ulteriore termine di sessanta giorni, il responsabile pro tempore della Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario del medesimo ufficio munito delle necessarie competenze. Il Collegio esclude il compenso, perché l’attività rientra nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale: la disposizione dell’art. 5-sexies, comma 8, della legge n. 89/2001, dettata per i giudizi di ottemperanza ai decreti emessi ai sensi della stessa legge, può essere applicata per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro.
Il TAR precisa che il munus di ausiliario del giudice è intrinsecamente obbligatorio e non può essere rifiutato né inciso da disposizioni interne all’amministrazione di appartenenza. Il commissario deve depositare atti e documenti esclusivamente tramite la procedura P.A.T., nel fascicolo telematico, utilizzando il modulo dedicato agli ausiliari del giudice. Ogni ritardo nell’esecuzione del titolo e della sentenza è foriero di responsabilità amministrativa.
Le spese seguono la soccombenza, ai sensi degli artt. 26 cod. proc. amm. e 91 cod. proc. civ., e sono liquidate in favore della parte ricorrente avendo riguardo, analogicamente, ai minimi tariffari del d.m. n. 55/2014 per le procedure esecutive mobiliari, in considerazione dello scaglione di valore e della non particolare complessità delle questioni affrontate: euro 857,00, oltre accessori, IVA e CPA, al difensore dichiaratosi antistatario.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.