Sopravvenuta carenza di interesse e improcedibilità per elusività del riscontro alla diffida (TAR Sardegna n. 718 del 24.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sopravvenuta adozione, da parte dell’Amministrazione, di un provvedimento che definisce il procedimento, come quello ex art. 42-bis del d.P.R. n. 327/2001, rende improcedibile il ricorso avverso il silenzio, per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm.. La declaratoria di improcedibilità consegue alla dichiarazione delle parti in ordine al venir meno dell’interesse alla decisione, in ossequio al principio dispositivo. La complessità della vicenda, anche sotto il profilo fattuale, può giustificare l’integrale compensazione delle spese di lite.
Il Fatto
Alcuni proprietari di terreni esponevano di aver notificato al Comune una diffida, volta a ottenere la definizione del procedimento espropriativo, e di aver ricevuto un riscontro che ritenevano elusivo, non satisfattivo delle richieste ivi contenute. Avverso tale comportamento, e nei confronti del silenzio serbato dall’ente, proponevano ricorso dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna, chiedendo l’accertamento dell’illegittimità dell’inerzia. Si costituiva in giudizio il Comune, contestando le avverse pretese.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha rilevato che, nelle more del giudizio, l’Amministrazione comunale aveva adottato un provvedimento espresso ai sensi dell’art. 42-bis del d.P.R. n. 327/2001, dando così formale definizione al procedimento amministrativo contestato. L’adozione di tale atto, successiva alla proposizione del ricorso, incide sull’oggetto della controversia, venendo meno l’interesse dei ricorrenti a ottenere una pronuncia sulla legittimità del silenzio originario.
In considerazione di ciò, e della espressa dichiarazione resa dai ricorrenti in udienza, il Tribunale ha preso atto della sopravvenuta carenza di interesse alla decisione. Il nuovo provvedimento adottato dall’ente, infatti, ha reso superfluo l’esame delle censure originariamente dedotte, non vertendosi più in un’ipotesi di inerzia, ma dovendo l’eventuale contestazione riguardare il contenuto del nuovo atto provvedimentale. L’improcedibilità è stata, pertanto, dichiarata in ossequio al principio dispositivo, facendo leva sulla volontà delle parti di non coltivare ulteriormente il giudizio.
Da ultimo, il Collegio ha ritenuto che la peculiarità e la complessità giuridica e fattuale della vicenda costituissero giusto motivo per disporre l’integrale compensazione delle spese di lite tra le parti, nonché per ordinare l’esecuzione della sentenza da parte dell’autorità amministrativa. La pronuncia, quindi, si limita a registrare il sopravvenuto assetto procedimentale, senza statuire nel merito delle originarie pretese, che restano assorbite dalla nuova determinazione comunale.
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Nota della Redazione
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