Principio di equivalenza: la sostanza prevale sulla forma grafica del requisito (TAR Lazio n. 9826 del 27.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il principio di equivalenza, di derivazione euro-unitaria, consente alla stazione appaltante di ammettere alla comparazione prodotti con specifiche tecniche non identiche ma aventi conformità sostanziale e funzionale con le esigenze poste dalla lex specialis. L’equivalenza trova il proprio terreno di elezione nelle specifiche tecniche di carattere funzionale, mentre la carenza dei requisiti minimi obbligatori, espressamente richiesti come condizione di partecipazione, configura un aliud pro alio non rimediabile e determina l’esclusione dalla gara. La qualificazione del requisito come strutturale o funzionale dipende non dalla natura in sé, ma dall’esistenza nella lex specialis dell’esplicitazione delle finalità e dei bisogni che la caratteristica tecnica è destinata a soddisfare. La mancata indicazione in offerta di elementi già predeterminati dalla stazione appaltante in misura fissa e invariabile non costituisce causa di esclusione, rilevando solo in fase esecutiva.
Il Fatto
L’Istituto di ricovero avviava un’indagine di mercato per la fornitura in noleggio di un sistema contaglobuli automatico per l’analisi del liquor, da aggiudicare al minor prezzo. Alla manifestazione di interesse rispondevano solo due operatori. L’aggiudicazione avveniva in favore della controinteressata, il cui strumento utilizzava una tecnologia di analisi in fluorescenza a tre segnali, diversa dalla piattaforma “SF Cube” indicata nel capitolato a titolo esemplificativo.
La società non aggiudicataria proponeva ricorso deducendo, con il primo motivo, la carenza del requisito della “tecnologia di analisi in fluorescenza 3D” quale requisito minimo indefettibile e, con il secondo, la mancata indicazione in offerta dei tempi di intervento in caso di guasto bloccante. La stazione appaltante e la controinteressata eccepivano l’inammissibilità del gravame per tardività del primo motivo e l’infondatezza nel merito.
La Motivazione della Corte
Il collegio ha accolto l’eccezione di tardività del primo motivo, rilevando che la ricorrente, già alla data di comunicazione dell’aggiudicazione, era a conoscenza dell’offerta economica dell’aggiudicataria e degli elementi sufficienti a dedurre marca e modello del sistema proposto, tanto da aver formulato istanza di riesame con contestazioni sovrapponibili a quelle poi cristallizzate nel ricorso introduttivo, notificato oltre il termine di cui all’art. 120, comma 2, c.p.a..
Nel merito, la censura è stata comunque ritenuta infondata. Il tribunale ha distinto la dimensionalità del processo di analisi dei dati dalla dimensionalità della loro rappresentazione grafica, affermando che la tecnologia offerta, valutando contestualmente tre segnali indipendenti per ogni evento cellulare (FSC, SSC, SFL), soddisfa la richiesta di “analisi in fluorescenza 3D”. La relazione tecnica depositata ha confermato la piena equipollenza funzionale della soluzione offerta rispetto alla piattaforma indicata a titolo esemplificativo nel capitolato.
Quanto al secondo motivo, il collegio ha osservato che le tempistiche di intervento erano già predeterminate dalla stazione appaltante in misura fissa e invariabile, con la conseguenza che la mancata indicazione in offerta non poteva integrare causa di esclusione, non essendo l’omissione riconducibile alle situazioni tipiche espressamente previste dalla legge di gara quale condizione di estromissione.
In applicazione dei principi in materia di requisiti minimi, distinzione tra specifiche tecniche e requisiti condizionanti la partecipazione, favor partecipationis e par condicio tra concorrenti, il ricorso è stato respinto con condanna alle spese.
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Nota della Redazione
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