Motivazione apparente sul rischio di recidiva e annullamento senza rinvio (Cass. pen. Sez. VI n. 25294 del 06.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
È affetta da motivazione apparente, e non da mero vizio argomentativo, l’ordinanza cautelare che fondi il giudizio di attualità del rischio di recidiva su valutazioni non pertinenti ovvero su mere formule di stile. Non può assumere rilievo, a tal fine, la scelta dell’indagato di contestare la gravità indiziaria, poiché si tratta del pieno esercizio delle prerogative difensive. Il pericolo di reiterazione dei reati deve essere desunto da elementi concreti, non da un giudizio sulla personalità dell’indagato, tanto più quando questi risulti incensurato e non siano indicate le abitudini di vita utili a giustificare la presumibile ripetizione delle condotte. Accertata l’assenza di elementi a sostegno dell’attualità del pericolo, la decisione è annullata senza rinvio.
Il Fatto
Il procedimento cautelare riguarda un indagato destinatario di una misura, la cui posizione era stata già scrutinata dal giudice per le indagini preliminari. Quest’ultimo aveva evidenziato profili di criticità del quadro indiziario. Il Tribunale, investito del riesame, ha confermato la sussistenza dei gravi indizi e del rischio di recidiva, valorizzando le acquisizioni della polizia giudiziaria e le modalità del fatto.
La difesa ha proposto ricorso per cassazione, deducendo travisamento del materiale indiziario e difformità rispetto alle valutazioni del giudice della cautela. La questione centrale, tuttavia, si è spostata sul secondo presupposto del titolo: la concreta sussistenza e l’adeguatezza argomentativa del pericolo di reiterazione.
La Motivazione della Corte
La Corte ritiene non affette da manifesta illogicità le valutazioni del Tribunale sulla condotta dell’indagato. Esse poggiano su riferimenti agli elementi indiziari acquisiti, integrati dalle indicazioni della polizia giudiziaria e filtrati alla luce dei dati offerti dalla stessa difesa. Il quadro indiziario risulta così corroborato in termini idonei a superare i profili di criticità prospettati dal giudice della cautela. Su questo fronte il ricorso non è accolto.
Il vizio si annida, invece, nella parte relativa al rischio di recidiva. La decisione impugnata risulta solo apparentemente motivata. Il pericolo è, per un verso, ancorato a valutazioni non pertinenti: il Tribunale ha apprezzato negativamente la scelta dell’indagato di ribadire l’insussistenza della gravità indiziaria. Si tratta di un aspetto inconferente, perché quel contegno si traduce unicamente nel pieno esercizio delle prerogative difensive.
Per altro verso, il rischio è ricavato esclusivamente dalle modalità del fatto, ritenute indicative di una personalità trasgressiva e dunque idonee a sorreggere un giudizio prognostico negativo. La Corte qualifica questa valutazione come mera formula di stile, la cui inadeguatezza argomentativa emerge con immediatezza. Rileva, in senso contrario, la peculiarità del contesto fattuale nel quale si sarebbero innestate le condotte ascritte.
Concorrono a escludere la tenuta della motivazione l’incensuratezza dell’indagato e l’assenza di concrete indicazioni, pur messe in evidenza dai giudici della cautela, sulle abitudini di vita dell’indagato. Tali elementi sarebbero stati necessari per giustificare la presumibile reiterazione delle condizioni che hanno costituito l’occasione dell’agire illecito. Accertato il carattere assorbente del vizio e l’integrale assenza di elementi a sostegno dell’attualità del pericolo, la Corte annulla la decisione senza rinvio.
Nota della Redazione
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