Ultra settantenne e custodia in carcere: esigenze cautelari da attualizzare (Cass. pen. Sez. I n. 35365 del 05.10.2026)
Principi di diritto (Massima)
Le esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, che ai sensi dell’art. 275, comma 4, cod. proc. pen. consentono di applicare la custodia in carcere all’ultrasettantenne in deroga al divieto, non costituiscono un’autonoma species di pericula libertatis, ma una forma qualificata dei pericoli di cui all’art. 274 cod. proc. pen., che esige un giudizio prognostico di sostanziale certezza. Esse richiedono un apparato fattuale solido e aggiornato: il decorso del tempo e la distanza dei precedenti penali impongono di verificare l’attualità del pericolo di recidiva e del pericolo di fuga, che non possono fondarsi su condotte risalenti né su inferenze automatiche circa una perdurante rete di protezione criminale. Il giudice della cautela deve quindi esplicitare natura, attualità e intensità dei legami con ambienti criminali, non potendosi risolvere il giudizio in una mera proiezione delle risultanze storiche.
Il Fatto
Il ricorrente, condannato dalla Corte di Assise alla pena dell’ergastolo per un omicidio aggravato commesso nel 1975, è stato sottoposto alla misura della custodia cautelare in carcere. Il Tribunale di Milano, giudice del riesame, ha confermato il provvedimento applicativo, valorizzando la posizione apicale dell’imputato in contesti di criminalità organizzata, i gravi precedenti penali, il pericolo di fuga e il rischio di reiterazione.
La difesa ha impugnato per cassazione lamentando l’insussistenza di esigenze cautelari attuali e concrete, la mancanza di un apparato fattuale aggiornato e la non riscontrata valenza delle dichiarazioni dei collaboratori e delle captazioni richiamate.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dalla peculiare connotazione della vicenda: il fatto per cui è intervenuta la condanna risale a cinquantuno anni or sono e il ricorrente ha superato il settantesimo anno di età. Trova quindi applicazione l’art. 275, comma 4, cod. proc. pen., che prevale anche sulla presunzione del comma 3 e consente la custodia intramuraria solo in presenza di esigenze cautelari di eccezionale rilevanza. La Corte ribadisce che tale nozione integra una forma qualificata e accentuata dei pericula libertatis e richiede un giudizio prognostico di ben maggiore consistenza, traducendosi nella sostanziale certezza che il soggetto, con misure alternative, si darebbe alla fuga o persevererebbe nel reato.
Su questa base la Cassazione ravvisa profili di criticità. Quanto al pericolo di reiterazione, la valorizzazione di condanne per fatti remoti — prevalentemente traffico di stupefacenti degli inizi degli anni ’90 e procedimenti per i quali vi è stata assoluzione dall’accusa associativa — non è idonea a supportare l’attualità delle esigenze, a fronte di un lungo periodo durante il quale, dal 2008, non risultano pendenze né segnalazioni. L’assenza di condanne per il reato associativo mafioso impedisce di valorizzare il c.d. tempo silente. Le risultanze captative del procedimento richiamato e le dichiarazioni dei collaboratori, riferite a vicende anteriori al 2020 e di incerta valenza indiziaria, non sono risultate adeguate a sostenere la prognosi.
Anche sul pericolo di fuga le censure colgono nel segno. L’acquisto di un titolo di viaggio verso il luogo di residenza, riconosciuto dallo stesso Tribunale come dato neutro, non può essere al contempo valorizzato quale indice di attualità. Il giudizio resta ancorato a una pregressa latitanza risalente a quasi cinquant’anni addietro e all’affermazione — non dimostrata — secondo cui il ricorrente disporrebbe di una stabile rete di protezione sul territorio. La Corte richiama la regola dell’attualità del periculum: il requisito non esige necessariamente comportamenti già espressivi dell’inizio della fuga, ma postula un fondamento in elementi specifici e concretamente verificabili, vicini nel tempo.
Ne consegue l’annullamento con rinvio al Tribunale di Milano, perché il nuovo giudizio, libero nell’esito, sia emendato dai profili di criticità rilevati. Resta assorbita la questione dell’adeguatezza della misura sotto il profilo dell’art. 275-bis cod. proc. pen. La Corte dispone infine la trasmissione del provvedimento all’istituto penitenziario per l’inserimento nella cartella personale del detenuto.
Nota della Redazione
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