Affidamento terapeutico: prognosi ancorata alla cura e ai precedenti (Cass. pen. Sez. I n. 23761 del 26.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di affidamento in prova in casi particolari per tossicodipendenti, disciplinato dall’art. 94 d.P.R. n. 309/1990, il Tribunale di sorveglianza deve valutare soprattutto l’idoneità del programma a conseguire l’obiettivo della cura della condizione di dipendenza, trattandosi di finalità non perseguibile in stato di detenzione. Il giudizio prognostico deve fondarsi su un compendio informativo completo, nel quale rilevano i precedenti penali, le informazioni trasmesse dalle autorità carcerarie e l’esito dei percorsi trattamentali già esperiti. Il vizio di motivazione non sussiste quando il percorso argomentativo del Tribunale di sorveglianza sia congruo e rispettoso delle emergenze processuali, ancorché l’esito sia sfavorevole al condannato.

Il Fatto

Il condannato presentava istanza di concessione dell’affidamento in prova terapeutico ai sensi dell’art. 94 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, per una pena detentiva con scadenza individuata al 9 ottobre 2028.

Il Tribunale di sorveglianza di Taranto, con ordinanza del 3 dicembre 2025, rigettava l’istanza. Il diniego si fondava sui numerosi pregiudizi penali del condannato e sulle informazioni negative acquisite presso le autorità competenti, dalle quali emergeva che egli aveva già beneficiato di misure alternative collegate alla tossicodipendenza, con esito negativo. Il condannato ricorreva per cassazione deducendo violazione di legge e vizio di motivazione, lamentando che il Tribunale non aveva tenuto conto delle condizioni conclamate di tossicodipendenza, del programma terapeutico presentato e del percorso rieducativo intrapreso dopo la condanna.

La Motivazione della Corte

La Prima Sezione ha dichiarato il ricorso inammissibile, perché incentrato su motivi manifestamente infondati. Il Collegio ha rilevato che il Tribunale di sorveglianza aveva valutato correttamente il compendio informativo disponibile, formulando un giudizio congruo e rispettoso delle emergenze processuali.

La Corte ha sottolineato che il riconoscimento del percorso di rivisitazione critica del vissuto criminale non era sufficiente a superare gli indicatori negativi: la scarsa capacità di avviare un processo di recupero terapeutico e le reiterate cadute nel crimine inducevano a una valutazione sfavorevole rispetto alla misura invocata. Il Tribunale aveva opportunamente valorizzato la condizione di recidività, desumendo da essa che l’adesione ai programmi trattamentali era risultata apparente o inadeguata.

Rilevava, in proposito, che il condannato, dopo aver trascorso ventidue mesi in una comunità terapeutica, l’8 aprile 2025 era stato nuovamente arrestato e sottoposto a ulteriore detenzione. La relazione comportamentale trasmessa il 20 novembre 2025 dalla direzione della Casa circondariale evidenziava, inoltre, l’irrogazione della sanzione disciplinare dell’esclusione dalle attività comuni per quindici giorni, comminata l’8 ottobre 2025.

Il Collegio ha precisato che l’affidamento in prova per tossicodipendenti si differenzia da quello ordinario proprio per la peculiarità del suo obiettivo, essenzialmente rivolto alla cura della dipendenza attraverso programmi non attuabili in stato di detenzione, richiamando sul punto Sez. I n. 11575 del 05/02/2013, Sez. I n. 33343 del 04/04/2001 e Sez. I n. 2271 del 19/03/1999. Ne discende che la concessione del beneficio esige la valutazione dell’idoneità a conseguire tale obiettivo, che il Tribunale aveva correlato alle prospettive incerte del recupero terapeutico, alle informazioni negative delle autorità carcerarie e ai precedenti penali di elevato disvalore.

Su queste basi la Corte ha confermato il diniego, dichiarando l’inammissibilità del ricorso e condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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