Arresto provvisorio all’estero e inizio dell’esecuzione della pena (Cass. pen. Sez. 1 n. 12027 del 30.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’arresto provvisorio del condannato all’estero, eseguito in forza di un mandato di arresto europeo emesso dallo Stato italiano sulla base di un titolo esecutivo costituito da una sentenza irrevocabile, determina l’inizio dell’esecuzione della pena ai sensi dell’art. 172, quarto comma, cod. pen., con conseguente decorrenza ex novo del termine di estinzione della pena per decorso del tempo. La successiva scarcerazione del condannato, disposta per il rifiuto della consegna da parte dello Stato estero, non priva l’arresto dei suoi effetti giuridici. Le mere irregolarità procedurali del mandato di arresto europeo e gli esiti negativi della domanda di estradizione non incidono sulla nozione di inizio di esecuzione, che si realizza con il fatto naturalistico della restrizione della libertà personale, anche se di durata limitata. La sottrazione volontaria all’esecuzione, configurabile anche nella mancata riammissione nello Stato richiedente dopo la scarcerazione all’estero, fa decorrere un nuovo termine prescrizionale dal giorno della scarcerazione. In sede esecutiva, la preclusione del giudicato copre solo il “dedotto” e non anche il “deducibile”, sicché la sopravvenuta deduzione di un atto preesistente ma non valutato non incontra preclusioni.
Il Fatto
La Corte d’assise d’appello di Milano, quale giudice dell’esecuzione, aveva dichiarato la prescrizione della residua pena di anni quattordici di reclusione inflitta a un condannato per omicidio, pena divenuta irrevocabile nel 1996. Il pubblico ministero, avendo successivamente acquisito la documentazione di un arresto provvisorio del condannato avvenuto a Parigi nel 2017, in esecuzione di un mandato di arresto europeo, aveva chiesto la revoca del provvedimento dichiarativo dell’estinzione. La Corte territoriale rigettava l’istanza, ritenendo che l’arresto, non seguito da consegna e conclusosi con una scarcerazione dopo poche ore, non fosse idoneo a interrompere il decorso del termine di prescrizione. Avverso tale ordinanza proponeva ricorso per cassazione il Procuratore generale.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha preliminarmente escluso la sussistenza di una preclusione processuale, affermando che in sede esecutiva il giudicato copre esclusivamente le questioni dedotte ed effettivamente decise. La sottoposizione alla cognizione del giudice dell’esecuzione dell’atto di arresto del 2017, quale elemento nuovo benché preesistente, non incontrava ostacoli, essendo quel fatto rimasto estraneo alla precedente valutazione.
Nel merito, la Corte ha richiamato il principio enunciato dalle Sezioni Unite n. 46387 del 2021, secondo cui il termine di estinzione della pena detentiva ha inizio il giorno in cui la condanna è divenuta irrevocabile e termina con la carcerazione del condannato. Ha altresì valorizzato il consolidato orientamento per cui l’arresto del condannato all’estero, in esecuzione di un mandato di arresto europeo, determina l’inizio dell’esecuzione della pena, a nulla rilevando la successiva scarcerazione per il rifiuto della consegna da parte dello Stato estero.
La Corte ha criticato la motivazione dell’ordinanza impugnata per aver incentrato la decisione sulla verifica della regolarità formale del mandato di arresto europeo, piuttosto che sulla sussistenza di un’effettiva restrizione della libertà personale. Ha evidenziato che il giudice dell’esecuzione avrebbe dovuto esaminare la documentazione prodotta, dalla quale emergeva che l’arresto del 2017 era stato eseguito in esecuzione dell’ordine di carcerazione emesso dalla procura italiana e del conseguente mandato di arresto europeo, complete delle relative attività di identificazione e comunicazione dei diritti.
La Corte ha quindi ribadito che, ai fini dell’inizio dell’esecuzione, rileva la sola circostanza che la privazione della libertà personale sia ricollegabile a una legittima richiesta di arresto dell’autorità italiana. Le irregolarità del mandato, la mancata convalida da parte dell’autorità estera e il successivo rifiuto dell’estradizione riguardano i profili di collaborazione tra Stati e non incidono sul rapporto tra il condannato e lo Stato richiedente. La restrizione della libertà, anche se di poche ore, ha esplicato i suoi effetti giuridici, imponendo al condannato, rimasto all’estero, di sottrarsi volontariamente all’esecuzione con la sua condotta successiva.
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Nota della Redazione
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