Affidamento terapeutico, modifiche alle prescrizioni ricorribili per cassazione (Cass. pen. Sez. I n. 41903 del 31.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il decreto motivato con cui il Magistrato di sorveglianza, in applicazione degli artt. 47, ottavo comma, e 69, comma 7, Ord. pen., modifica nel corso dell’affidamento terapeutico le prescrizioni imposte è ricorribile per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost. qualora il provvedimento incida sulla libertà personale. Il principio di tassatività delle impugnazioni non osta a tale conclusione. L’unica censura consentita è però quella di violazione di legge: la valutazione discrezionale degli eventi sopravvenuti e il giudizio prognostico sull’adeguatezza delle prescrizioni restano sottratti al sindacato di legittimità, salvo il vizio di motivazione assente o meramente apparente.
Il Fatto
Il Magistrato di sorveglianza di Messina, su segnalazione della Onlus presso cui si svolge il programma terapeutico, ha modificato le prescrizioni dell’affidamento terapeutico disposto nei confronti del condannato: rientro al domicilio alle ore 17:00 e permanenza fino alle ore 8:30, con uscita solo per recarsi in Comunità. La difesa ha proposto reclamo, lamentando che la segnalazione era assertiva e non specifica, priva dell’indicazione di condotte concretamente lesive delle prescrizioni.
Il Tribunale di sorveglianza di Messina ha dichiarato inammissibile il reclamo, rilevando che l’art. 70 Ord. pen. non contempla tra le proprie competenze l’impugnazione dei provvedimenti del magistrato inerenti alle modifiche delle prescrizioni, e ha trasmesso gli atti alla Corte di legittimità.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta in via preliminare la questione della ricorribilità del provvedimento. Richiamando un consolidato orientamento di legittimità — Sez. I n. 52134 del 7.11.2019, Sez. I n. 25639 del 21.5.2013, Sez. I n. 11578 del 5.2.2013, Sez. I n. 108 del 30.11.2012 — si afferma che il mezzo esperibile avverso il decreto con cui il magistrato modifica le prescrizioni è il ricorso per cassazione per violazione di legge, quando il provvedimento incida sulla libertà personale. Tale conclusione non è contraddetta dal principio di tassatività delle impugnazioni, come già chiarito in tema di affidamento terapeutico (Sez. I n. 16238 del 30.01.2008).
Nel caso concreto, il provvedimento impone all’affidato il rientro in abitazione alle ore 17:00 e la permanenza fino alle ore 8:30: una restrizione che certamente incide sulla libertà personale. Il ricorso è dunque ammissibile sotto il profilo dell’accesso al giudice di legittimità.
La doglianza è però inammissibile nel merito. Il richiamo della giurisprudenza all’art. 111 Cost. circoscrive l’unica censura consentita alla violazione di legge. Il magistrato, pur con motivazione stringata, ha giustificato la modifica restrittiva sulla base della segnalazione della Onlus, che aveva rappresentato la difficoltà del condannato a rispettare la prescrizione di uscire accompagnato dal familiare di riferimento, e ha richiamato riscontrate e ripetute assenze dalla struttura, non sempre documentate da ragioni di salute.
Si tratta di una valutazione discrezionale di eventi sopravvenuti, ritenuti con ragionamento lineare e privo di illogicità manifesta sintomatici di una non completa affidabilità. Il giudizio prognostico sull’adeguatezza delle prescrizioni, sia rispetto al pericolo di reiterazione sia rispetto agli obiettivi risocializzanti, resta affidato alla discrezionalità attribuita dall’ordinamento.
Il vizio di motivazione sarebbe rilevante solo se integrasse un’ipotesi di assenza o mera apparenza, per difetto dei requisiti minimi di coerenza, completezza e logicità. Il richiamo alla nota della Onlus, e il riconoscimento dello stesso condannato in ordine alle difficoltà nel rispetto della prescrizione di non uscire da solo, rendono la motivazione non apparente né mancante. Segue il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente alle spese processuali.
Nota della Redazione
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