Affidamento in prova: la condotta successiva al reato ne impedisce la concessione (Cass. pen. Sez. I n. 41904 del 31.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di affidamento in prova al servizio sociale, il giudice di sorveglianza non può fondare il rigetto della richiesta sulla sola natura e gravità dei reati per cui è stata irrogata la pena in espiazione, ma deve procedere a una valutazione complessiva della personalità del condannato, estesa alla condotta successiva al reato. Ai fini della prognosi, non è necessaria la completa revisione critica del passato, essendo sufficiente il constatato avvio di tale processo. Tuttavia, la sussistenza di condotte illecite sopravvenute al giudicato, oggetto di denuncia e di avviso ex art. 415-bis cod. proc. pen., impedisce di formulare un giudizio prognostico favorevole sull’idoneità della misura a contribuire alla rieducazione e a contenere il pericolo di recidiva.
Il Fatto
Il condannato, in espiazione di una pena residua di anni tre, mesi undici e giorni diciannove di reclusione per plurime violazioni della normativa in materia di armi, ha chiesto al Tribunale di sorveglianza di Cagliari l’affidamento in prova al servizio sociale ex art. 94 TU Stup., poi ex art. 47 Ord. pen., e in subordine la detenzione domiciliare.
Il Tribunale ha rigettato l’istanza valorizzando la gravità dei reati e la mancanza di consapevolezza critica, oltre a una denuncia per danneggiamento e furto del 21 ottobre 2023, successiva al passaggio in giudicato della condanna e seguita dall’emissione dell’avviso ex art. 415-bis cod. proc. pen. Il condannato ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi, deducendo la violazione dell’art. 47 Ord. pen., l’omessa valutazione dei presupposti della misura e la violazione dei principi costituzionali di uguaglianza e di finalità rieducativa della pena.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara infondato il ricorso, muovendo dalla premessa che le censure si concentrano sul solo diniego dell’affidamento in prova ex art. 47 Ord. pen. La dipendenza da cocaina, posta a fondamento dell’istanza ex art. 94 TU Stup., è rimasta indimostrata secondo i giudici di sorveglianza, i quali ne hanno tratto il convincimento che anche la giustificazione delle condotte illecite per esigenze connesse alla tossicodipendenza fosse inveritiera.
Sul primo motivo, la Corte rileva che il ricorrente non si confronta compiutamente con il complesso della motivazione dell’ordinanza, ove si dà conto di plurime denunce per reati contro il patrimonio e contro la persona negli anni 2022-2023. Tra esse si valorizza la denuncia del 21 ottobre 2023 per danneggiamento e furto, con conseguente avviso ex art. 415-bis cod. proc. pen., fatto commesso quando la condanna per la normativa sulle armi era già passata in giudicato.
Il percorso intrapreso, dunque, non consente una prognosi favorevole di pieno recupero. La Corte ribadisce che il comportamento successivo di segno positivo, riscontrato anche dall’UEPE, non è stato trascurato dal Tribunale, che ha invece evidenziato come la condotta posteriore, pur con esiti positivi, non sia stata idonea a incidere sulla personalità del condannato. La motivazione si conforma alla giurisprudenza di legittimità, secondo cui, pur non potendosi prescindere dalla natura e gravità dei reati, è necessaria la valutazione della condotta successiva.
Il Tribunale ha quindi svolto l’esame delle condotte attuali e la valutazione complessiva, anche in assenza di completa revisione critica, essendo sufficiente il constatato avvio di tale processo, come affermato da Sez. 1 n. 31420 del 2015 e Sez. 1 n. 44992 del 2018.
Quanto al secondo motivo, la Corte rileva che esso sollecita in realtà una rilettura di elementi positivi già vagliati, operazione di puro merito inibita al giudice di legittimità. Anche il terzo motivo è privo di fondamento, poiché il giudizio del Tribunale è complessivo e tiene conto degli sviluppi riscontrati dall’UEPE, reputati recessivi rispetto alla condotta recente oggetto di denuncia, che inibisce ogni prognosi positiva sulla capacità della misura di governare il percorso di risocializzazione e di contenere il pericolo di recidiva. Segue il rigetto del ricorso e la condanna alle spese processuali ex art. 616 cod. proc. pen.
Nota della Redazione
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