Colloqui senza vetro divisorio nel 41-bis: bilanciamento con la sicurezza (Cass. pen. Sez. I n. 41902 del 31.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di regime differenziato ai sensi dell’art. 41-bis ord. pen., il diniego opposto dall’Amministrazione penitenziaria alla richiesta del detenuto di effettuare il colloquio visivo con il figlio minore ultra-dodicenne in ambiente privo di vetro divisorio è legittimo quando il tribunale di sorveglianza accerti, con motivazione congrua, il concreto pericolo che l’attenuazione dei presidi di sicurezza possa vanificare il regime derogatorio. In tal caso le esigenze di particolare controllo connesse alla specifica disciplina detentiva prevalgono su quelle di mantenimento delle relazioni familiari. Il giudizio di bilanciamento deve fondarsi su elementi specifici e individualizzati, non su argomenti validi indistintamente per tutti i reclusi in regime differenziato, tenendo conto dell’età anagrafica del minore e del suo grado di maturazione. La regolamentazione amministrativa delle modalità del colloquio costituisce legittimo esercizio del potere amministrativo, sindacabile in cassazione per la sola violazione di legge.
Il Fatto
Il ricorrente, sottoposto al regime di cui all’art. 41-bis ord. pen., aveva chiesto al Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria di svolgere il colloquio con il figlio maggiore, minore ultra-dodicenne, senza vetro divisorio. Il D.A.P. aveva negato l’autorizzazione. Il Magistrato di sorveglianza di Viterbo, con ordinanza del 10.10.2024, aveva rigettato il reclamo; il Tribunale di sorveglianza di Roma, con ordinanza del 19.6.2025, aveva confermato il diniego, ritenendo prevalenti le esigenze di sicurezza.
Avverso tale ordinanza il difensore ha proposto ricorso per cassazione, deducendo erronea applicazione degli artt. 1, 35-bis e 41-bis L. n. 354 del 1975 e contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione agli artt. 3, 27 e 31 Cost. e all’art. 8 Cedu.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dalla sentenza n. 105 del 2023 della Corte costituzionale, che ha interpretato l’art. 41-bis, comma 2-quater, lett. b), L. n. 354 del 1975 nel senso che il regime differenziato non impone sempre l’impiego del vetro divisorio nei colloqui con i familiari minori. Il legislatore indica solo l’obiettivo — impedire il passaggio di oggetti — senza specificare le soluzioni tecniche, che vanno adeguate alla situazione concreta. La circolare DAP del 2 ottobre 2017, che consente il colloquio senza vetro per i minori di dodici anni, contiene una direttiva solo orientativa e derogabile.
Su queste basi, il Tribunale di sorveglianza ha correttamente proceduto al giudizio di bilanciamento tra l’esigenza di contenimento della pericolosità del detenuto e l’interesse del minore a mantenere un rapporto continuativo con il genitore. L’ordinanza ha valutato il ruolo apicale del ricorrente nell’associazione a delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti e la prossimità del figlio alla maggiore età, concludendo non illogicamente che non si possa escludere la sua strumentalizzazione per mantenere contatti con l’esterno.
La Corte richiama il principio, affermato dalla giurisprudenza costituzionale (sentenze n. 174 del 2018 e n. 30 del 2022), secondo cui l’interesse del minore non è oggetto di protezione assoluta, ma è bilanciabile con contrapposte esigenze di rilievo costituzionale, quali quelle di difesa sociale. Conferma il proprio orientamento (Sez. I n. 37211 del 27/9/2024), secondo cui è legittimo il diniego quando sussista il concreto pericolo che un’attenuazione dei presidi di sicurezza vanifichi il regime derogatorio.
Quanto alla dedotta disparità rispetto a provvedimenti di altri tribunali di sorveglianza, la Corte osserva che l’art. 1 L. n. 354 del 1975 impone un trattamento attuato secondo un criterio di individualizzazione in rapporto alle specifiche condizioni degli interessati; il giudice conserva autonomia valutativa e nessun automatismo favorevole deriva da decisioni riguardanti altri detenuti. Esclusa anche la violazione dell’art. 8 Cedu, la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese processuali.
Nota della Redazione
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