Concorso dell’extraneus nel reato proprio ex art. 391-ter cod. pen (Cass. pen. Sez. I n. 6307 del 17.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il delitto di cui all’art. 391-ter, terzo comma, cod. pen., integra un’ipotesi di reato proprio “esclusivo” o di mano propria, a concorso eventuale, la cui condotta tipica (ricezione o utilizzazione dell’apparecchio) è realizzabile dal solo soggetto detenuto. In tale fattispecie, la condotta dell’extraneus che si confronti con il detenuto, quale interlocutore delle comunicazioni, non è di per sé penalmente irrilevante, potendo integrare gli estremi del concorso morale ai sensi dell’art. 110 cod. pen. Condizione necessaria è che il suo apporto, consistente nell’istigazione, nella determinazione o nell’agevolazione, abbia un’efficacia causale rispetto alla realizzazione del fatto, rafforzando il proposito criminoso dell’intraneo o facilitandone l’opera, e non si risolva in una mera connivenza non punibile. La frequenza e la continuità delle conversazioni, unitamente alla consapevolezza dell’illiceità della condotta del chiamante e al contenuto delle comunicazioni che rivelino un sostegno all’attività criminosa, costituiscono indici rivelatori del contributo concorsuale.

Il Fatto

Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro disponeva la custodia cautelare in carcere nei confronti di una donna, indagata per il reato di cui all’art. 391-ter, terzo comma, cod. pen. in concorso con il coniuge detenuto, nonché per il delitto di estorsione, entrambi aggravati dalla finalità di agevolare un’associazione di tipo mafioso. All’indagata si contestava, in particolare, di avere ricevuto e intercorso numerose conversazioni telefoniche con il marito, il quale deteneva illegalmente un apparecchio cellulare all’interno del carcere.

Il Tribunale del riesame, accogliendo l’istanza, annullava l’ordinanza cautelare per difetto di gravità indiziaria, escludendo la configurabilità del concorso nel reato proprio, in quanto la condotta della donna era stata meramente passiva, e ritenendo non provata la partecipazione all’attività estorsiva. Avverso tale decisione proponeva ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica, deducendo violazione di legge e vizi di motivazione.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha esaminato il primo motivo di ricorso, concernente l’esclusione del concorso nel delitto di cui all’art. 391-ter, comma terzo, cod. pen., ritenendolo fondato. Dopo aver ricostruito la natura di reato proprio “esclusivo” della fattispecie, la Suprema Corte ha richiamato il costante principio secondo cui, per la configurabilità del concorso di persone, è necessario che il concorrente abbia posto in essere una condotta esteriore idonea ad arrecare un contributo apprezzabile alla commissione del reato, mediante il rafforzamento del proposito criminoso o l’agevolazione dell’opera degli altri concorrenti.

La Corte ha precisato che, nei reati di mano propria, l’extraneus può concorrere a titolo di concorso morale purché il suo apporto sia causalmente efficiente. Ha quindi richiamato la giurisprudenza di legittimità formatasi su casi analoghi, valorizzando il numero elevato di conversazioni e la distribuzione della condotta su un rilevante arco temporale quali indici del contributo agevolativo, e sottolineando come l’atto di rispondere a una telefonata e iniziare una conversazione integri un’azione cosciente e volontaria, non qualificabile come mera tolleranza passiva.

Applicando tali principi al caso di specie, la Corte ha rilevato che il provvedimento impugnato non aveva contestato la circostanza che l’indagata rispondesse alle assidue telefonate del marito nella consapevolezza dell’illiceità della sua condotta. L’ordinanza appariva, inoltre, contraddittoria laddove, da un lato, dava atto della continuità e frequenza delle conversazioni e, dall’altro, escludeva il concorso della donna senza valutare se il suo contegno palesasse un sostegno o un “incitamento ulteriore” alla commissione del reato.

Quanto al secondo motivo di ricorso, relativo all’estorsione, la Corte lo ha dichiarato inammissibile, in quanto generico e manifestamente infondato. Ha ribadito che l’interpretazione dei “fatti comunicativi” rientra tra le valutazioni di merito, incensurabili in sede di legittimità salvo che si fondi su criteri del tutto illogici. Nel caso di specie, il Tribunale aveva escluso la partecipazione della donna alla ricezione del denaro provento dell’estorsione e tale ricostruzione non era stata efficacemente scardinata dalle deduzioni del ricorrente.

In accoglimento del primo motivo, la Corte ha annullato l’ordinanza impugnata limitatamente al delitto di cui all’art. 391-ter cod. pen., con rinvio al Tribunale di Catanzaro, Sezione riesame, per nuovo esame. Ha dichiarato inammissibile nel resto il ricorso del Pubblico Ministero.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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