Parere PNA obbligatorio solo per la pena residua in prima fascia (Cass. pen. Sez. 5 n. 4283 del 02.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’obbligo di acquisire il parere del Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, previsto dall’art. 4-bis, comma 2, ord. pen., opera esclusivamente con riferimento alla pena residua da espiare per i delitti di prima fascia, e non anche per le pene relative ad altri reati, qualora quelle ostative siano state integralmente espiate. La violazione di tale obbligo, quando configurabile, integra una nullità a regime intermedio, ai sensi dell’art. 178, lett. b), cod. proc. pen., e pertanto deve essere eccepita tempestivamente, a pena di deducibilità, prima della deliberazione del provvedimento.
Il Fatto
Il Tribunale di sorveglianza di Cagliari ammetteva un detenuto, condannato per associazione di tipo mafioso e altri gravi reati, alla fruizione di un permesso premio di tre giorni, pur non essendo pervenuta la nota richiesta alla Direzione nazionale antimafia. Il collegio riteneva sussistenti i presupposti per l’esperimento extramurario, valorizzando l’avvenuta espiazione delle pene per i reati cd. ostativi di prima fascia, la condotta carceraria e l’assenza di elementi attuali di collegamento con la criminalità organizzata.
Il Procuratore generale ricorreva per cassazione, deducendo l’erronea applicazione dell’art. 4-bis ord. pen., per non avere il tribunale considerato un parere della Procura nazionale antimafia, che sarebbe stato tempestivamente inviato e che conteneva elementi ostativi, e la violazione delle norme sulla partecipazione al procedimento del pubblico ministero.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione osserva che la disciplina sulle comunicazioni telematiche del processo civile non è applicabile al procedimento di sorveglianza, non essendo ivi operativo il processo telematico. La comunicazione del parere tramite posta elettronica certificata è consentita e la prova della consegna può essere liberamente valutata, risultando nella specie attestata dal sistema informatico.
Nel merito, la Corte ritiene che il parere del Procuratore nazionale antimafia non fosse obbligatorio nel caso di specie. Il detenuto aveva integralmente espiato la pena per i reati di prima fascia dell’art. 4-bis ord. pen., e la disposizione che estende le limitazioni ai benefici ai condannati per altri delitti, connessi a quelli ostativi, si applica solo ai reati commessi prima del 31 ottobre 2022, ai sensi dell’art. 3, comma 1, d.l. n. 162/2022, convertito dalla legge n. 199/2022. Applicando i principi sullo scioglimento del cumulo, la pena espiata va imputata ai reati ostativi.
In ogni caso, anche a voler configurare una nullità per la mancata acquisizione del parere, questa sarebbe a regime intermedio, dovendo essere eccepita tempestivamente prima della deliberazione, cosa non avvenuta nel procedimento di merito.
La Corte esclude, infine, la decisività del parere, rilevando che le sue affermazioni sull’operatività della cosca e sulla situazione economica della famiglia del detenuto riproducevano il contenuto di note della Direzione distrettuale antimafia e del GICO, già regolarmente acquisite e specificamente valutate dal tribunale, che se ne era motivatamente discostato. Il ricorso è pertanto rigettato.
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Nota della Redazione
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