Semilibertà negata se il percorso rieducativo è altalenante (Cass. pen. Sez. VII n. 35263 del 02.10.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di semilibertà, il giudice di merito può negare la misura quando il percorso rieducativo del condannato presenta un andamento altalenante, anche in presenza di esiti positivi dell’osservazione penitenziaria. Il diniego è sorretto da motivazione adeguata se il Tribunale di Sorveglianza valuta complessivamente elementi positivi e negativi, dando conto degli esiti del trattamento e delle ragioni che impediscono, allo stato, un graduale reinserimento sociale. La censura che si risolva in mera confutazione in fatto delle argomentazioni del giudice è manifestamente infondata. Il controllo di legittimità non si estende alla rivalutazione delle risultanze istruttorie, ma resta limitato ai profili di manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione.
Il Fatto
Il Tribunale di Sorveglianza di Perugia, con ordinanza del 09.04.2026, ha rigettato la richiesta di ammissione alla semilibertà avanzata nell’interesse del ricorrente, ritenendo il percorso rieducativo non ancora maturo per l’accesso alla misura. Avverso tale provvedimento il difensore ha proposto ricorso per cassazione, deducendo carenza motivazionale in ordine ai progressi compiuti durante il trattamento e contraddittorietà nella valutazione degli atti istruttori, con particolare riguardo alla relazione di sintesi. La difesa ha poi depositato memoria in data 1° settembre 2026, ribadendo le censure.
La Motivazione della Corte
La Sezione VII ha dichiarato il ricorso inammissibile. La doglianza difensiva si risolve, secondo la Corte, in mere confutazioni in fatto delle argomentazioni del Tribunale di Sorveglianza, il quale ha esposto con motivazione puntuale ed esaustiva, priva di profili di manifesta illogicità, le ragioni del diniego.
Il giudice di merito, osserva la Corte, ha operato una valutazione complessiva degli elementi positivi e negativi, compresi gli esiti della relazione di sintesi e le deduzioni difensive. Pur considerando i positivi esiti dell’osservazione penitenziaria, ha qualificato il percorso rieducativo del ricorrente come altalenante. Tale giudizio si fonda non solo su illeciti disciplinari commessi tra il 2017 e il 2019 durante la custodia, ma anche su un più recente episodio di rilevanza disciplinare dell’8 novembre 2025 e su un carico pendente per il reato di lesioni risalente al 2023.
Quanto all’episodio disciplinare più recente, il Tribunale ha spiegato perché esso non possa considerarsi di scarso rilievo: l’utilizzo del dispositivo telefonico mediante condivisione della chiamata con sei numeri è significativo dell’attuale incapacità del ricorrente, pur dopo i precedenti rilievi disciplinari e a prescindere dall’esito degli stessi sul piano penale, di improntare la condotta al rispetto delle regole imposte.
La Corte ha poi escluso il dedotto travisamento della relazione di sintesi: il Tribunale ha comunque dato conto degli esiti positivi del percorso penitenziario, sia pure altalenante, dimostrando di aver considerato tale circostanza. Né assume portata scardinante dell’impianto motivazionale la circostanza che analoghe condotte disciplinari siano state commesse nel medesimo periodo da altri detenuti.
Il provvedimento impugnato risulta conforme ai principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità richiamata (Sez. 1, n. 197 del 25/10/2023, dep. 2024, Puglisi, Rv. 285550 – 01), avendo valutato sia i risultati del trattamento individualizzato sia le condizioni di un graduale reinserimento sociale, ritenute allo stato insussistenti. A fronte di tale quadro, le doglianze difensive non hanno evidenziato palesi illogicità o contraddittorietà. All’inammissibilità seguono la condanna alle spese processuali e il versamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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