Carenza d’interesse e continuazione: ricorso inammissibile (Cass. pen. Sez. VII n. 34614 del 28.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di legittimità è inammissibile per carenza d’interesse il motivo con cui il ricorrente — che non contesti la pluralità delle condotte — censuri il riconoscimento della continuazione per difetto di prova dell’unico disegno criminoso, poiché l’applicazione dell’istituto dispiega effetti sanzionatori favorevoli e la doglianza non è correlata ad alcun esito vantaggioso. La censura che, muovendo dalla natura di reato di pericolo della fattispecie contestata, si dolga del mancato timore della persona offesa è generica e manifestamente infondata, risolvendosi in una rivalsa valutativa sui fatti. Il motivo che deduca la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è infine precluso se non proposto con l’atto d’appello.

Il Fatto

Il ricorrente è stato riconosciuto responsabile penale del reato di minaccia aggravata, con ritenuta continuazione, e condannato con decisione di primo grado. La Corte d’Appello di Reggio Calabria, in parziale riforma, ha rideterminato il trattamento sanzionatorio. Avverso tale sentenza il condannato ha proposto ricorso per cassazione, articolando tre motivi: violazione di legge e vizio di motivazione sull’affermazione di responsabilità; analoga censura in ordine all’art. 81, comma secondo, cod. pen.; mancata applicazione delle attenuanti generiche. La questione approda così al vaglio di legittimità.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo è respinto perché generico e manifestamente infondato. Il ricorrente, pur condividendo la natura di reato di pericolo della fattispecie, ha contestato che il destinatario delle espressioni non ne sia rimasto intimorito: si tratta di censura intrinsecamente perplessa e giuridicamente errata, nel solco di Sez. 5, n. 45502 del 22.04.2014, Scognamiglio. Nel resto, il motivo è proteso alla rivalutazione dei fatti, non consentita in sede di legittimità.

Quanto al secondo motivo, relativo all’art. 81, comma secondo, cod. pen., la Corte lo dichiara inammissibile per carenza d’interesse. Il ricorrente non contesta la pluralità delle condotte minatorie, ma lamenta che la continuazione sia stata ritenuta senza dimostrazione della riconducibilità dei fatti a un unico disegno criminoso. L’argomentazione omette però di considerare gli effetti sanzionatori favorevoli che l’applicazione dell’istituto produce: la doglianza, quindi, non è correlata ad alcun esito vantaggioso.

Il principio è sostenuto dal richiamo alle Sezioni Unite n. 6624 del 27.10.2011, dep. 2012, Marinaj e alle Sezioni Unite n. 42 del 13.12.1995, Timpani: la carenza d’interesse impedisce l’esame nel merito del motivo che, in ipotesi, si tradurrebbe in un pregiudizio per il ricorrente.

Il terzo motivo, sulla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è non consentito in sede di legittimità perché non proposto con l’atto d’appello, che si era limitato a censurare il complessivo trattamento sanzionatorio. Il ricorso è dunque inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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