Affitto di ramo d’azienda e continuità imprenditoriale ai fini dell’esclusione (Cons. Stato n. 6104 del 27.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In caso di affitto di ramo d’azienda, l’affittuaria che abbia speso in gara i requisiti del cedente risente delle conseguenze delle sue responsabilità, secondo il principio ubi commoda, ibi incommoda. Qualora non dimostri la cesura tra le due gestioni, la stazione appaltante è tenuta a verificare i requisiti di partecipazione anche in capo all’affittante, con la conseguenza che la liquidazione giudiziale di quest’ultimo integra la causa di esclusione di cui all’art. 94, comma 5, lett. d), d.lgs. n. 36/2023. Il venir meno dell’obbligo di dichiarare la posizione dei cessati non esclude la verifica, poiché la continuità riguarda il complesso dei rapporti che confluiscono nel fatturato. Grava sul concorrente un dovere di completezza nella dichiarazione, senza che la stazione appaltante debba compiere sforzi ermeneutici.
Il Fatto
Una procedura aperta per l’affidamento biennale del servizio di igiene urbana in un Comune è stata aggiudicata a una società che aveva conseguito il punteggio più alto. La seconda classificata ha impugnato l’aggiudicazione davanti al TAR Campania, sostenendo che l’aggiudicataria avrebbe dovuto essere esclusa per la liquidazione giudiziale del consorzio dal quale aveva ricevuto in affitto il ramo d’azienda.
Il giudice di primo grado ha accolto il ricorso, annullando l’aggiudicazione e l’affidamento e dichiarando l’inefficacia del contratto medio tempore stipulato, previa verifica dei requisiti. L’aggiudicataria ha proposto appello, contestando sia la procedura sia il riconoscimento della continuità imprenditoriale con il consorzio cedente.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge l’appello, dichiarando infondati i motivi. Quanto alla dedotta improcedibilità del ricorso introduttivo, il motivo è inammissibile per genericità: non è chiaro quale atto avrebbe dovuto essere impugnato e, di fatto, si è dato corso all’esecuzione del contratto. La Sezione prescinde comunque dalle eccezioni di rito, essendo il ricorso infondato nel merito.
Sul nucleo della controversia, la Corte richiama la propria giurisprudenza: l’art. 94, comma 5, lett. d), d.lgs. n. 36/2023 sanziona la sottoposizione dell’operatore a liquidazione giudiziale. Secondo il consolidato indirizzo, chi si avvale dei requisiti del cedente sul piano della partecipazione risente delle sue responsabilità. Nella cessione o affitto di ramo d’azienda si realizza il passaggio del complesso dei rapporti attivi e passivi, salvo che sia effettivamente dimostrata una cesura tra le gestioni.
Poco rileva, osserva la Corte, il venir meno dell’obbligo di dichiarare la situazione dei cessati: la continuità attiene al complesso dei rapporti che confluiscono nel fatturato. La stazione appaltante era dunque tenuta a verificare i requisiti anche in capo all’affittante, verifica nella specie omessa.
Sotto altro profilo, il Collegio ribadisce il dovere di completezza dichiarativa: i concorrenti non possono operare un filtro valutativo sui fatti da dichiarare. L’appellante si è limitata ad affermare la discontinuità senza indicarne gli elementi probanti, così imponendo alla stazione appaltante uno sforzo deduttivo non consentito.
Non convince neppure la tesi sulla partecipazione dei dipendenti del consorzio: il contratto di affitto prevedeva il subentro in figure apicali e il trasferimento del direttore tecnico. Irrilevante è la qualificazione formale, poiché quella figura rientra tra i soggetti obbligati a dichiarare le cause di esclusione. Il richiamo all’art. 96 d.lgs. n. 36/2023 e al ravvedimento operoso è fuorviante, essendo il trasferimento avvenuto in forza di una sentenza del giudice del lavoro. La Corte conferma infine la violazione dell’art. 96, comma 14, per la mancata comunicazione dei fatti rilevanti.
Nota della Redazione
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