Motivazione generica sull’interesse pubblico e deroga edilizia ex art. 14 d.P.R. 380/2001 (Cons. Stato n. 6103 del 27.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici generali, la motivazione del provvedimento comunale che riconosce l’interesse pubblico previsto dall’art. 14 del d.P.R. n. 380/2001 non può risolversi nella mera riproduzione del dato normativo. Il Consiglio comunale è tenuto a esplicitare le ragioni concrete per cui l’intervento derogatorio risponde a un interesse pubblico effettivo. La carenza di tale motivazione determina l’illegittimità della delibera e del conseguente titolo edilizio. Il sindacato del giudice amministrativo sull’adeguatezza della motivazione attiene alla legittimità e non invade il merito amministrativo.
Il Fatto
Il Consorzio ricorrente, costituito tra i proprietari delle aree ricadenti nel perimetro di un piano di lottizzazione, e alcuni consorziati hanno impugnato davanti al TAR Lazio la delibera consiliare di un Comune che aveva approvato la deroga urbanistica richiesta da una società per coprire alcuni campi da padel, nonché il successivo permesso di costruire in deroga.
Il TAR ha accolto il ricorso, ravvisando un deficit istruttorio e motivazionale sull’interesse pubblico. La società ha proposto appello, deducendo quattro motivi, tra cui l’ultra petizione, l’inammissibilità del ricorso per atto plurimotivato e lo sconfinamento nel merito del sindacato del giudice di primo grado.
La Motivazione della Corte
Il Consiglio di Stato esamina in via prioritaria il quarto motivo, relativo all’interesse a ricorrere, e lo ritiene infondato. Il pregiudizio per la vista è stato allegato e comprovato dal rendering e dalle fotografie depositate in primo grado; la doglianza è coerente con le dimensioni rilevanti della copertura. Non è ravvisabile alcuna invasione del merito amministrativo.
Il primo, il secondo e il terzo motivo sono esaminati congiuntamente perché connessi alla carenza di motivazione e di istruttoria dei provvedimenti impugnati. Il Collegio li ritiene complessivamente infondati, risultando dirimente e assorbente il rilievo già formulato dal giudice di primo grado: la motivazione sull’interesse pubblico è del tutto generica. Occorre avere riguardo all’originaria delibera consiliare, i cui contenuti sono stati espressamente confermati in sede di riesercizio del potere.
La Corte rileva che il Comune si è limitato a dichiarare la proposta progettuale di pubblico interesse per finalità di rigenerazione urbana, contenimento del consumo del suolo e recupero sociale dell’insediamento sportivo esistente. Si tratta di una motivazione meramente riproduttiva di una parte del comma 1- bis dell’art. 14 del d.P.R. n. 380/2001: essa non esplicita le ragioni concrete dell’intervento. Tale genericità esclude in radice la possibilità di considerare plurimotivato l’atto, a differenza di quanto dedotto nel secondo motivo, che è dunque infondato. L’interpretazione prospettata dall’appellante è definita forzata e fuorviante, non essendovi due profili distinti, ma uno solo, relativo all’asserita maggior fruibilità dell’impianto.
La genericità delle considerazioni sull’interesse pubblico è di per sé dirimente per concludere per l’illegittimità dei provvedimenti. Ne consegue l’assorbimento del primo motivo, atteso che sono irrilevanti le considerazioni sulla necessità di indicare i parametri oggetto di deroga. Per la stessa ragione sono assorbite le censure del terzo motivo sulla stipula della convenzione e sull’atto d’obbligo, ininfluenti rispetto alla questione dell’illegittimità.
È infine manifestamente infondata la censura secondo cui il sindacato del TAR sull’adeguatezza della motivazione avrebbe invaso i margini di discrezionalità dell’amministrazione. Il giudice ha correttamente valutato un profilo di legittimità, quale la motivazione, per giurisprudenza consolidata, senza sconfinare nel merito. L’appello è respinto; le spese seguono la soccombenza.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.