Rinvio dell’art. 119 c.p.a. agli allegati del d.lgs. 190/2024: deposito del ricorso dimidiato (TAR Lombardia n. 1132 del 04.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’ambito di applicazione della lett. l-bis dell’art. 119 c.p.a., che dimezza i termini processuali per le controversie relative a impianti di energia da fonti rinnovabili, è definito da un rinvio alle tipologie di impianti elencati negli allegati A, B e C al d.lgs. 25 novembre 2024, n. 190, non ai procedimenti assoggettati alla relativa disciplina. Ne consegue che il termine per il deposito del ricorso, ex art. 45 c.p.a., è ridotto a quindici giorni dalla notifica anche per i provvedimenti autorizzatori rilasciati ai sensi della disciplina previgente di cui all’art. 12 d.lgs. n. 387/2003. In ogni caso, la disciplina del d.lgs. 190/2024 si applica anche ai procedimenti avviati prima della sua entrata in vigore, qualora la verifica di completezza della documentazione non sia stata compiuta entro tale data. La mancata osservanza del termine dimidiato comporta la declaratoria di irricevibilità del ricorso.
Il Fatto
La società controinteressata ha presentato alla Provincia di Bergamo, il 24.12.2024, un’istanza di autorizzazione unica per la costruzione e l’esercizio di un impianto agrivoltaico, ai sensi dell’art. 12 d.lgs. n. 387/2003, con potenza di picco pari a 3.513,48 kWp. Dopo l’avvio del procedimento e lo svolgimento di una conferenza di servizi, conclusasi con il superamento dei pareri contrari espressi dal Comune di Gorle, dal Parco dei Colli di Bergamo e dalla Soprintendenza, la Provincia ha rilasciato l’autorizzazione in data 29.4.2026. Il Comune ha impugnato il provvedimento con ricorso notificato il 23.6.2026 e depositato il successivo 17.7.2026, chiedendo l’annullamento dell’autorizzazione e degli atti del procedimento.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha integralmente accolto l’eccezione di irricevibilità sollevata dalla società controinteressata. Il Collegio ha preliminarmente verificato l’applicabilità ratione temporis della lett. l-bis dell’art. 119 c.p.a., introdotta dall’art. 15 d.lgs. 16.11.2025 n. 178: la norma era già vigente al momento della notifica del ricorso, avvenuta oltre sei mesi dopo la sua entrata in vigore.
Quanto all’ambito sostanziale, la Corte ha chiarito che il rinvio operato dalla lett. l-bis agli allegati A, B e C del d.lgs. n. 190/2024 non è un rinvio formale alla disciplina del decreto, bensì un rinvio materiale alle tipologie di impianti ivi descritti. L’interpretazione è coerente con la ratio acceleratoria della disposizione, volta a favorire la rapida definizione del contenzioso in materia di impianti rinnovabili per conseguire gli obiettivi energetici del Paese.
In via gradata, il Tribunale ha rilevato che la disciplina del d.lgs. 190/2024 troverebbe comunque applicazione al caso di specie. L’istanza era stata presentata il 24.12.2024 e la verifica di completezza della documentazione, da compiersi entro 15 giorni, non risultava conclusa al 30.12.2024, data di entrata in vigore del decreto. In applicazione dell’art. 15, comma 2, d.lgs. n. 190/2024, il procedimento non rientrava nelle “procedure in corso” e quindi era soggetto alla nuova disciplina.
Accertata l’applicabilità del rito speciale, il Collegio ha rilevato che il deposito del ricorso, avvenuto ventiquattro giorni dopo la notifica, aveva superato il termine dimidiato di quindici giorni previsto dall’art. 119, comma 2, c.p.a. La declaratoria di irricevibilità è stata pronunciata ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. a), c.p.a. Il Tribunale ha infine escluso la sussistenza di oggettive ragioni di incertezza che potessero giustificare la rimessione in termini ex art. 37 c.p.a., stante la chiarezza del dato normativo. Le spese di lite sono state poste a carico del Comune soccombente, con compensazione nei confronti delle Amministrazioni statali che avevano assunto una posizione ad adiuvandum.
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Nota della Redazione
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