Inammissibile l’azione demolitoria contro la SCIA in sanatoria del vicino (TAR Umbria n. 161 del 13.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
La segnalazione certificata di inizio attività, anche nella forma della SCIA in sanatoria, non costituisce provvedimento tacito direttamente impugnabile con l’azione di annullamento. Il terzo che si assuma pregiudicato deve sollecitare l’esercizio dei poteri di verifica e conformativi dell’amministrazione e, in caso di inerzia, può esperire esclusivamente l’azione avverso il silenzio inadempimento di cui all’art. 31 cod. proc. amm., non essendo configurabile né un’azione di accertamento autonomo dell’insussistenza dei presupposti, né un’azione demolitoria avverso il preteso assenso formatosi per silentium. Resta ferma la possibilità, per il terzo, di sollecitare in via di autotutela la rimozione degli effetti della SCIA illegittima.
Il Fatto
I ricorrenti e la controinteressata sono proprietari di unità immobiliari di un piccolo condominio. Nel 2012 i condomini presentavano una SCIA per la manutenzione straordinaria dell’intero immobile, comprensiva del rifacimento di una tettoia poggiante sul muro comune. Su quella tettoia affaccia la finestra dei ricorrenti.
Nel 2015 i ricorrenti segnalavano un presunto abuso, per dimensioni della tettoia tali da limitare la veduta. La polizia municipale accertava uno scostamento in altezza rispetto ai progetti autorizzati; seguiva una ordinanza di ripristino. La controinteressata otteneva poi l’accertamento di compatibilità paesaggistica e, nel 2022, presentava una SCIA in sanatoria per la difformità in altezza. Dopo un’istanza di accesso del 2024, i ricorrenti impugnavano la SCIA, il calcolo dell’oblazione e la nota comunale che affermava l’intervenuto assenso tacito alla sanatoria.
La Motivazione della Corte
Il Collegio dichiara inammissibile il ricorso. Respinta l’eccezione di irricevibilità, il Tribunale rileva che il mero deposito di un documento in altro giudizio non ne comporta la legale conoscenza e che la piena percezione della lesività degli atti è maturata solo con l’evasione dell’accesso.
Il nucleo della decisione è la qualificazione della SCIA. Ai sensi dell’art. 19, comma 6-ter, legge n. 241/1990, la segnalazione non costituisce provvedimento tacito direttamente impugnabile: gli interessati possono sollecitare le verifiche spettanti all’amministrazione e, in caso di inerzia, esperire esclusivamente l’azione di cui all’art. 31, commi 1, 2 e 3, cod. proc. amm. L’azione di annullamento ex art. 29 cod. proc. amm. è quindi strutturalmente inconfigurabile, per l’inesistenza di un atto di esercizio della funzione di controllo.
Il Tribunale ricostruisce i rimedi del terzo. L’art. 19, comma 3, legge n. 241/1990 gli consente di compulsare, entro trenta giorni, i poteri inibitori; decorso tale termine, l’art. 19, comma 4 ammette l’esercizio tardivo dei poteri di controllo in presenza dei presupposti dell’art. 21-nonies. Il terzo, di fronte all’inerzia, può sollecitare tali poteri, che non sono propriamente di autotutela, mancando in radice un provvedimento su cui esercitarli.
Nel caso concreto, la memoria procedimentale dei ricorrenti, con cui si invocava l’art. 125, comma 13, legge regionale Umbria n. 1/2015 e i poteri di autotutela, integra una valida sollecitazione. Il Comune è rimasto inerte, limitandosi nella nota gravata ad affermare l’intervenuto assenso tacito. A quel punto i ricorrenti avrebbero dovuto proporre ricorso avverso il silenzio inadempimento, non un’azione demolitoria.
Assente ogni domanda di conversione del rito, il Collegio esclude che essa sia praticabile: il ricorso straordinario al Capo dello Stato ha natura impugnatoria-demolitoria e non ammette azioni di accertamento, come quelle in tema di silenzio. Le spese sono compensate.
Nota della Redazione
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