Riliquidazione pensione Polizia di Stato, efficacia dal 2022 (Corte dei Conti Sez. II App. n. 24 del 02.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’art. 1, commi 101 e 102, della legge n. 234/2021 non ha efficacia retroattiva né costituisce norma di interpretazione autentica. Il principio di irretroattività della legge, sancito dall’art. 11 delle preleggi, impedisce che la nuova disciplina si applichi ai rapporti esauriti prima della sua entrata in vigore. Nei rapporti pensionistici di durata, l’estensione al personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile del coefficiente del 2,44% annuo, di cui all’art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973, produce effetti solo sui ratei maturati dal 1° gennaio 2022. Le variazioni migliorative non contenute in leggi di interpretazione autentica sono compatibili con la Costituzione purché incidano sui singoli ratei a maturare e siano sostenute da ragioni di equilibrio di bilancio.
Il Fatto
Un vice sovrintendente della Polizia di Stato in quiescenza dal 1° febbraio 2020, con un’anzianità utile al 31 dicembre 1995 di quindici anni, due mesi e ventiquattro giorni, aveva ottenuto dalla Sezione giurisdizionale toscana la riliquidazione del trattamento pensionistico con l’aliquota del 44% prevista dall’art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973.
Il giudice di primo grado, aderendo agli indirizzi delle Sezioni riunite e all’estensione operata dall’art. 1, comma 101, della legge n. 234/2021, aveva riconosciuto il diritto applicando il coefficiente del 2,44% per ogni anno utile e aveva liquidato gli arretrati con decorrenza dalla data del pensionamento. L’INPS ha impugnato la sentenza, dolendosi dell’applicazione retroattiva della normativa. L’appellato, costituendosi, ha eccepito la sopravvenuta carenza di interesse per essere stato liquidato secondo le statuizioni di primo grado.
La Motivazione della Corte
La Sezione ha anzitutto respinto l’eccezione di carenza di interesse. L’interesse ad agire deve sussistere anche al momento della decisione. La liquidazione intervenuta non configura acquiescenza, poiché costituisce esecuzione necessaria imposta dall’art. 169 c.g.c., che rende provvisoriamente esecutive le sentenze di condanna a favore del pensionato per crediti derivanti dal rapporto pensionistico.
Nel merito, l’appello è stato accolto. La Corte ha escluso che i commi 101 e 102 possano qualificarsi come legge di interpretazione autentica, mancando qualsiasi indicazione lessicale in tal senso e un contrasto giurisprudenziale da dirimere sulle norme regolatrici del trattamento pensionistico degli agenti di polizia.
Il Collegio ha richiamato il principio di irretroattività della legge e la giurisprudenza di legittimità secondo cui la legge nuova è applicabile ai fatti e agli status esistenti alla data della sua entrata in vigore, purché la loro considerazione prescinda dal collegamento con il fatto generatore, senza modificarne la disciplina giuridica.
Nei rapporti di durata, quali quelli pensionistici, il diritto a una pensione legittimamente attribuita può subire gli effetti di discipline più restrittive introdotte non irragionevolmente da leggi sopravvenute. Il parametro di ragionevolezza è stato rinvenuto nella salvaguardia degli equilibri di bilancio e nel contenimento della spesa previdenziale.
La soluzione è stata individuata nel principio della retroattività temperata: la riliquidazione della quota retributiva con il nuovo coefficiente del 2,44% spiega effetti soltanto sui ratei da liquidare dal 1° gennaio 2022. La Corte ha richiamato la Corte cost. n. 33/2023, che ha confermato l’applicazione non retroattiva dello ius superveniens, e la successiva ordinanza n. 36/2023.
La sentenza è stata pertanto riformata parzialmente, con decorrenza economica della riliquidazione dai ratei arretrati dal 1° gennaio 2022, fermo restando il diritto agli accessori di legge. Le spese di secondo grado sono state integralmente compensate per la novità della questione.
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Nota della Redazione
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