Responsabilità erariale del funzionario per danno da disservizio e all’immagine (Corte dei Conti Sez. giur. Toscana n. 35 del 14.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
La condanna penale irrevocabile per un delitto contro la pubblica amministrazione, commesso abusando del rapporto di servizio, integra gli estremi dell’illecito erariale sotto il profilo del dolo, desumibile dal numero delle pratiche falsificate e dalla sistematicità della condotta. Il danno da disservizio è risarcibile nella misura del costo aggiuntivo sostenuto dall’amministrazione per ripristinare la legalità e l’efficienza del servizio. Il danno all’immagine della pubblica amministrazione, per i reati anteriori all’entrata in vigore della legge n. 190/2012, non è liquidabile con il criterio presuntivo del duplum, dovendosi ricorrere alla determinazione equitativa ex art. 1226 cod. civ., commisurata alla gravità della condotta, alla qualifica rivestita e alla risonanza mediatica.

Il Fatto

La Procura regionale ha convenuto in giudizio un’assistente sociale in servizio presso una Prefettura, con la qualifica di funzionario, chiedendone la condanna al risarcimento del danno di complessivi € 35.000,00 in favore del Ministero dell’Interno. La convenuta era stata condannata in sede penale, con sentenza divenuta irrevocabile, per aver procurato l’ingresso nel territorio nazionale di numerosi cittadini stranieri, formando documentazione lavorativa e reddituale falsa e reperendo datori di lavoro fittizi.

La pretesa risarcitoria si articolava in due voci: un danno patrimoniale da disservizio e spese indirette di gestione, quantificato in € 15.000,00, e un danno non patrimoniale all’immagine del Ministero, stimato equitativamente in € 20.000,00. La convenuta, non costituitasi, è comparsa all’udienza di discussione confermando la ricezione della notifica al proprio indirizzo PEC.

La Motivazione della Corte

In via pregiudiziale, la Sezione ha dichiarato la contumacia della convenuta, ritualmente citata a mezzo posta elettronica certificata, la quale è comparsa all’udienza senza depositare la comparsa di risposta ex art. 90, comma 1, cod. giust. cont.

Nel merito, la Corte ha rilevato che la responsabilità penale accertata con sentenza irrevocabile, per il reato di cui agli artt. 81, comma 2, 110 e 112 cod. pen. e art. 12, commi 3 e 3 bis, d. Lgs. n. 286/1998, integra anche gli estremi dell’illecito erariale. La convenuta, abusando del rapporto di servizio, ha dolosamente cagionato danni patrimoniali e non patrimoniali all’amministrazione di appartenenza. Il dolo emerge dal gran numero di pratiche falsificate, dalla sistematicità della condotta e dalle modalità della falsificazione.

Quanto al danno patrimoniale, la Sezione ha richiamato la nozione di danno da disservizio, costituito dal costo aggiuntivo sostenuto dall’amministrazione per il ripristino della legalità, dell’efficienza e dell’efficacia del servizio. I criteri seguiti dalla Procura, basati sulle ore lavorative necessarie alla ricostruzione dei fatti e all’irrogazione della sanzione disciplinare, sono stati giudicati condivisibili, con determinazione della posta in € 15.000,00.

In tema di danno all’immagine, la Corte ha escluso l’applicabilità del criterio presuntivo del duplum di cui all’art. 1, comma 1 sexies, legge n. 20/1994, introdotto dalla legge n. 190/2012, poiché il reato è stato commesso tra il 2007 e il 2008, prima dell’entrata in vigore della modifica, avente valenza sostanziale e non processuale. Ha quindi fatto ricorso alla determinazione equitativa ex artt. 1226 e 2056 cod. civ., valorizzando la qualifica rivestita, il disvalore sociale degli illeciti, l’intenzionalità della condotta e la diffusione della vicenda, liquidando la voce in € 20.000,00.

Il danno complessivo è stato quindi determinato in € 35.000,00, oltre rivalutazione monetaria dall’evento lesivo e interessi legali dalla pubblicazione, con condanna alle spese di giudizio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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