Sequestro autocarri discarica abusiva obbligo motivare periculum in mora (Cass. pen. Sez. III n. 7384 del 24.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di discarica abusiva, la confisca obbligatoria prevista dall’art. 256, comma 3, del d.lgs. n. 152 del 2006 riguarda le aree su cui la discarica è realizzata, non anche i veicoli utilizzati per la collocazione illecita dei rifiuti, per i quali è configurabile al più la confisca facoltativa ai sensi dell’art. 240, comma 1, cod. pen.. Il provvedimento di sequestro preventivo finalizzato alla confisca deve contenere la concisa motivazione anche del periculum in mora, da rapportare alle ragioni che rendono necessaria l’anticipazione dell’effetto ablativo rispetto alla definizione del giudizio. È escluso ogni automatismo decisorio che colleghi la pericolosità alla mera natura obbligatoria della confisca.

Il Fatto

Il Tribunale del Riesame di Palermo, con ordinanza del 13 maggio 2024, rigettava l’appello cautelare reale proposto nell’interesse del titolare di una società avverso l’ordinanza del 22 marzo 2024. Il G.I.P. del Tribunale di Termini Imerese aveva respinto l’istanza di revoca parziale del sequestro preventivo disposto con decreto del 1° aprile 2022, avente ad oggetto una pluralità di autocarri, una cava e due aree.

La misura era stata adottata in relazione al reato di cui all’art. 256 del d.lgs. n. 152 del 2006, contestato per aver adibito talune aree a discarica abusiva. Il ricorrente, dolendosi del difetto e dell’apparenza di motivazione, evidenziava che l’area era stata restituita e bonificata e che l’automezzo oggetto di specifica censura era autorizzato alla raccolta e al trasporto di rifiuti per conto terzi.

La Motivazione della Corte

La Corte premette che non è controversa la valutazione indiziaria del reato ambientale contestato, avendo il sequestro riguardato non solo i siti inquinati, ma anche sei autocarri utilizzati per l’attività illecita. Il nodo giuridico attiene ai presupposti motivazionali del sequestro sui veicoli.

Il Collegio rileva che il Tribunale ha confermato il rigetto sostenendo che la bonifica delle aree non faceva venir meno le esigenze di cautela, trattandosi di beni per i quali è prevista la confisca obbligatoria, e che alcun valore determinante poteva attribuirsi alla regolarizzazione dei veicoli, stante il persistere del periculum in mora.

Tale impostazione non si sottrae alle censure. Ai sensi dell’art. 256, comma 3, del d.lgs. n. 152 del 2006, la confisca obbligatoria è prevista per le aree su cui è realizzata la discarica, non anche per i veicoli. La bonifica dei siti non fa venir meno le esigenze di cautela (Sez. 3, n. 847 del 19/11/2019, dep. 2020, Rv. 278281), ma almeno potenzialmente può assumere rilievo rispetto ai mezzi adoperati, suscettibili al più di confisca facoltativa.

A prescindere dalla qualificazione della confisca, l’ordinanza è carente di motivazione sul periculum in mora. Richiamate le Sezioni Unite n. 36959 del 24/06/2021, Rv. 281848, il provvedimento di sequestro preventivo finalizzato alla confisca ex art. 240 cod. pen. deve contenere la concisa motivazione del periculum, da rapportare alle ragioni che rendono necessaria l’anticipazione dell’effetto ablativo. Nessun parametro utile deriva dalla qualificazione formale della confisca come obbligatoria o facoltativa, dovendosi escludere ogni automatismo decisorio che colleghi la pericolosità alla mera natura obbligatoria.

Il Tribunale non ha illustrato adeguatamente le ragioni dell’anticipazione, risultando meramente assertiva l’affermazione secondo cui la libera disponibilità dei mezzi avrebbe consentito la prosecuzione dello smaltimento illecito, tanto più a fronte della intervenuta bonifica. L’ordinanza è quindi annullata limitatamente alla motivazione sul periculum in mora, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Palermo, Sezione Riesame.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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