Notifica a mezzo posta: prova del perfezionamento solo con la c.a.d. (Cass. civ. Sez. V n. 34420 del 28.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
In caso di notificazione di un atto processuale a mezzo del servizio postale, quando la consegna non avvenga per rifiuto a riceverlo o per temporanea assenza del destinatario e delle altre persone abilitate alla ricezione, la prova del perfezionamento della procedura notificatoria può essere data esclusivamente mediante la produzione in giudizio dell’avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito. Non è sufficiente, a tal fine, la prova della spedizione della raccomandata informativa. Ne deriva che, in difetto di prova del perfezionamento della notificazione del ricorso e di svolgimento di attività difensiva ad opera della parte destinataria, l’impugnazione è inammissibile.

Il Fatto

L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale che, in riforma della decisione di primo grado, aveva accolto l’appello dei contribuenti sul silenzio rifiuto formatosi sull’istanza di rimborso di Irpef, Ilor e contributi al Servizio Sanitario Nazionale, versati nella misura del novanta per cento per i periodi di imposta 1990, 1991 e 1992.

Con una precedente ordinanza interlocutoria la Corte rileva che l’Agenzia non aveva evocato in giudizio uno dei coeredi della parte originaria, pur trattandosi di litisconsorte necessario; ordina pertanto l’integrazione del contraddittorio. I contribuenti restano intimati.

La Motivazione della Corte

Il ricorso è articolato in due motivi. Il primo deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 9, comma 17, legge n. 289 del 2002, dell’art. 115 cod. proc. civ. e dell’art. 2697 cod. civ.; il secondo lamenta la violazione dell’art. 1, secondo comma, e dell’art. 7 d.lgs. n. 546 del 1992. Entrambi sono assorbiti dalla declaratoria di inammissibilità.

La Corte rileva che l’Agenzia, in esecuzione dell’ordinanza interlocutoria, ha notificato il ricorso al litisconsorte a mezzo posta. Nell’avviso di ricevimento risultano attestate la mancata consegna per temporanea assenza del destinatario, il deposito presso l’ufficio postale, l’immissione dell’avviso nella cassetta della corrispondenza, la spedizione delle comunicazioni di avvenuto deposito e l’omesso ritiro degli atti entro dieci giorni.

La ricorrente, tuttavia, non ha versato nel fascicolo telematico la ricevuta di ritorno della comunicazione di avvenuto deposito del plico. Sul punto sono intervenute le Sezioni Unite n. 10012 del 2021, risolutive di un contrasto interno di giurisprudenza, secondo cui la prova del perfezionamento della procedura notificatoria può essere data solo con la produzione dell’avviso di ricevimento della raccomandata contenente la c.a.d., non essendo sufficiente la prova della spedizione.

Alla stregua di tale principio, in difetto di prova del perfezionamento della notificazione e di attività difensiva della destinataria, non resta che dichiarare inammissibile l’impugnazione, come confermato dai richiami a Cass. n. 19979 del 2025, Cass. n. 10724 del 2025, Cass. n. 35078 del 2024 e Cass. n. 33187 del 2024. Non si provvede sulle spese, essendo le altre parti rimaste intimate, né sull’attestazione dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, per l’esenzione dell’Amministrazione mediante prenotazione a debito.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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