Agevolazioni ASD: rileva l’attività effettivamente svolta, non il dato formale (Cass. civ. Sez. V n. 28723 del 30.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Ai fini del riconoscimento del regime agevolato previsto per le associazioni sportive dilettantistiche dall’art. 1 della legge n. 398 del 1991, non è sufficiente il dato formale dell’affiliazione alle federazioni sportive nazionali o agli enti di promozione riconosciuti. Il requisito formale deve accompagnarsi alla verifica in concreto dell’attività effettivamente esercitata, per evitare che lo schema associativo sia impiegato quale schermo di un’attività commerciale. Le esenzioni dipendono dall’effettivo esercizio di un’attività senza fine di lucro e l’onere probatorio della sussistenza dei presupposti sostanziali incombe sul contribuente, non sull’Amministrazione finanziaria. È quindi erronea la sentenza di merito che riconosca la natura non commerciale dell’ente e il relativo regime di favore sulla sola base dei dati formali, omettendo di esaminare le attività praticate, le modalità di erogazione delle prestazioni e le caratteristiche soggettive dell’associazione.
Il Fatto
L’Agenzia delle entrate notificava a un’associazione sportiva dilettantistica e ai membri del suo Consiglio Direttivo un avviso di accertamento per l’anno di imposta 2009. L’atto muoveva dalle risultanze di un verbale di verifica, nel quale erano state raccolte le dichiarazioni di numerosi frequentatori della struttura: i soci non conoscevano gli scopi istituzionali dell’associazione, non avevano mai partecipato ad attività istituzionali né ad assemblee e manifestavano quale unico interesse l’accesso alle piscine. L’Ufficio ne desumeva l’esercizio di una vera attività imprenditoriale, la perdita dei requisiti di ente no profit e la conseguente determinazione del reddito d’impresa.
La Commissione tributaria provinciale rigettava il ricorso dei contribuenti. La Commissione tributaria regionale accoglieva invece l’appello, ritenendo il recupero non assistito da idonea prova e la non commercialità dell’attività dimostrata. L’Agenzia delle entrate proponeva quindi ricorso per cassazione affidato a tre motivi, tra loro connessi.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara preliminarmente inammissibile la memoria depositata dagli intimati, poiché il deposito di memorie da parte di chi non ha proposto tempestivo controricorso è consentito solo per i ricorsi già depositati alla data del 30 ottobre 2016, di entrata in vigore della legge n. 197/2016 di conversione del d.l. n. 168/2016, che ha introdotto il rito camerale generalizzato. L’omesso controricorso preclude ogni ulteriore attività difensiva scritta.
Nel merito, i tre motivi sono accolti. La questione riguarda l’applicazione del regime di favore previsto per le ASD dall’art. 1 della legge n. 398/1991. La Corte richiama il proprio recente arresto Cass. n. 31924 del 2024, confermativo di Cass. n. 6361 del 2023 e Cass. n. 30008 del 2021: rileva la qualificazione dell’associazione come organismo senza fine di lucro, da intendersi in aderenza alla nozione eurounitaria, con riscontro nell’art. 4, comma 7, del d.P.R. n. 633 del 1972 e, per le imposte dirette, nell’art. 148, comma 8, del d.P.R. n. 917 del 1986.
Al requisito formale dell’affiliazione si aggiunge l’esigenza di una verifica in concreto sull’attività svolta, per evitare che lo schema associativo sia di fatto impiegato quale schermo di un’attività commerciale. Il possesso del requisito formale non è sufficiente: occorre la dimostrazione del presupposto sostanziale, il cui onere probatorio grava sul contribuente. L’agevolazione non spetta in base al solo dato estrinseco dell’affiliazione al CONI, ma per l’effettivo svolgimento dell’attività considerata.
La sentenza impugnata non ha fatto corretta applicazione di tali principi: ha riconosciuto la natura non commerciale dell’ente e il regime agevolato in ragione dei soli dati formali, omettendo di verificare la natura dell’attività in concreto esercitata, quasi che incombesse sull’Ufficio l’onere di provare l’insussistenza dei requisiti. La Corte rileva inoltre che il giudice di merito ha svalutato elementi istruttori decisivi, quali la mancata partecipazione dei soci alla vita associativa, la natura di corrispettivo del prezzo d’ingresso e la riferibilità di ricavi e costi alla sola attività commerciale.
Il ricorso è pertanto accolto, la sentenza cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, per nuovo esame e liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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