Patrocinio a spese dello Stato: spedizione via posta e documento d’identità (Cass. civ. Sez. II n. 11572 del 30.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di patrocinio a spese dello Stato, l’istanza di ammissione è sottoscritta dall’interessato a pena di inammissibilità e la sottoscrizione è autenticata dal difensore oppure con le modalità di cui all’art. 38, comma 3, d.P.R. n. 445/2000. L’autocertificazione della situazione reddituale, consentita dall’art. 46 d.P.R. n. 445/2000, non deroga alla procedura di presentazione: ove l’attestazione sia spedita, è necessaria la copia fotostatica del documento d’identità del sottoscrittore. Il provvedimento che rigetti l’istanza per tale omissione è conforme a legge. La censura che non si confronti con la ratio decidendi è inammissibile.

Il Fatto

Un’associazione culturale chiedeva alla Commissione per il patrocinio a spese dello Stato presso la Commissione Tributaria Regionale l’ammissione al beneficio in relazione a un procedimento pendente davanti alla medesima commissione. L’istanza recava l’autocertificazione dei limiti di reddito ed era sottoscritta con autentica della firma da parte del difensore.

La Commissione rigettava la domanda per la mancata allegazione della copia di un documento d’identità, necessaria in caso di spedizione, e per l’irrilevanza dell’autentica del difensore. Il ricorso al Presidente della Commissione Regionale era respinto con ordinanza che ribadiva la non conformità della certificazione alla normativa vigente. L’associazione proponeva allora ricorso per cassazione, resistito dal Ministero con controricorso.

La Motivazione della Corte

Il ricorrente deduceva la violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 113 cod. proc. civ. e dell’art. 46 d.P.R. n. 445/2000, sostenendo che l’autocertificazione sostituirebbe per legge il documento d’identità e che l’autentica della firma spetterebbe in ogni caso all’avvocato.

La Corte ha dichiarato il motivo inammissibile perché non coglie la ratio decidendi della pronuncia impugnata. Il ricorso per cassazione impone di contestare specificamente il fondamento della decisione, non di riproporre la tesi già disattesa.

Il percorso argomentativo muove dall’art. 78 d.P.R. n. 115/2002, che impone la sottoscrizione dell’istanza a pena di inammissibilità e ne prevede l’autentica da parte del difensore ovvero con le modalità dell’art. 38, comma 3, d.P.R. n. 445/2000. L’avverbio “ovvero” indica due percorsi alternativi: la consegna diretta all’incaricato dell’amministrazione, che rende sufficiente l’autenticazione del difensore, oppure la spedizione dell’attestazione secondo la disciplina richiamata.

In quest’ultimo caso opera l’art. 38, comma 3, d.P.R. n. 445/2000, che richiede la sottoscrizione in presenza del dipendente addetto, ovvero la presentazione unitamente alla copia fotostatica non autenticata del documento d’identità del sottoscrittore. La Corte ha osservato che l’art. 46 del medesimo testo unico si limita a elencare gli atti per i quali l’interessato può sostituire le certificazioni con l’autodichiarazione, senza derogare alla procedura di presentazione, che resta quella dell’art. 38.

Ne consegue che l’ordinanza impugnata, nel richiamare tali principi, ha giudicato secundum legem, senza incorrere in violazione o falsa applicazione di norme. Il ricorrente ha omesso di confrontarsi con questa normativa e con l’interpretazione del provvedimento, incorrendo nell’inammissibilità.

Alla declaratoria di inammissibilità sono seguite la condanna della ricorrente alla rifusione delle spese di lite e la condanna ai sensi dell’art. 96, comma 3, cod. proc. civ., per la palese inconsistenza delle argomentazioni. La Corte ha inoltre dato atto delle condizioni per l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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