Inammissibile il ricorso che non censura la ratio decidendi assorbente (Cass. civ. Sez. V n. 28117 del 22.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione è inammissibile quando non censura in alcun modo la ratio decidendi della sentenza impugnata, avente carattere assorbente, sicché le doglianze restano estranee al percorso argomentativo del giudice di merito. È altresì inammissibile il ricorso che difetta del requisito di autosufficienza, non contenendo un’esposizione chiara ed esauriente dei fatti di causa, delle reciproche pretese delle parti e delle argomentazioni su cui si fonda la decisione impugnata ai sensi dell’art. 366, primo comma, n. 3), cod. proc. civ. Il giudice di legittimità non può essere onerato della lettura degli atti e dei documenti riprodotti per percepire il fatto sostanziale e processuale, dovendo il ricorso contenere tutti gli elementi necessari alla completa cognizione della controversia.

Il Fatto

La Commissione Tributaria Regionale della Sicilia rigettava l’appello proposto da un Comune, confermando la sentenza di primo grado che aveva accolto l’impugnazione di un istituto scolastico paritario avverso cartelle di pagamento in materia di TARSU/TIA per le annualità 2004-2008. I giudici di appello rilevavano che l’ente impositore non aveva prodotto alcuna documentazione relativa all’accertamento posto a fondamento delle cartelle, né in primo né in secondo grado, circostanza che precludeva la valutazione della correttezza delle difese e la ricostruzione dei fatti contestati dalla parte contribuente.

Avverso tale sentenza il Comune proponeva ricorso per cassazione sulla base di quattro motivi, deducendo violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 53 del d.lgs. n. 546/1992 e dell’art. 33-bis del d.l. n. 248/2007, oltre a ulteriori profili sull’applicazione del tributo alle scuole paritarie. La società contribuente rimaneva intimata.

La Motivazione della Corte

La Corte rileva anzitutto che il ricorso è inammissibile poiché non viene in alcun modo censurata la ratio decidendi della Commissione Tributaria Regionale, avente carattere assorbente, relativa alla mancata produzione documentale, tanto in primo che in secondo grado, idonea a suffragare la pretesa impositiva. Le doglianze dell’ente impositore non si confrontano con tale argomento decisivo, che di per sé sostiene l’intero impianto della decisione impugnata.

Sotto altro profilo, il ricorso è inammissibile anche per difetto di autosufficienza. La Corte richiama il principio secondo cui, per soddisfare il requisito imposto dall’art. 366, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., il ricorso deve contenere l’esposizione chiara ed esauriente, sia pure non analitica o particolareggiata, dei fatti di causa, dalla quale devono risultare le reciproche pretese delle parti, con i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che le giustificano, le eccezioni, le difese e le deduzioni di ciascuna parte, lo svolgimento della vicenda processuale, le argomentazioni essenziali su cui si fonda la sentenza impugnata e sulle quali si richiede una valutazione giuridica diversa.

Il principio di autosufficienza impone che il ricorso contenga tutti gli elementi necessari a porre il giudice di legittimità in grado di avere la completa cognizione della controversia e del suo oggetto, di cogliere il significato e la portata delle censure rivolte alle specifiche argomentazioni della sentenza impugnata, senza necessità di accedere ad altre fonti ed atti del processo, compresa la sentenza stessa (cfr. Cass. n. 1926/2015).

Alla luce di tali principi, la tecnica espositiva adottata appare inidonea a integrare il requisito dell’art. 366, n. 3, cod. proc. civ., poiché onera la Corte di procedere alla lettura degli atti e dei documenti riprodotti, similmente a quanto avviene in ipotesi di mero rinvio ad essi, difettando quella sintesi funzionale alla piena comprensione e valutazione delle censure (cfr. Cass., Sez. V, 4 aprile 2018, n. 8245). Il comune ricorrente si è limitato a dedurre l’omessa pronuncia e gli errori di diritto, senza riprodurre il contenuto delle doglianze e dell’originario thema decidendum, sottraendosi così al prescritto adempimento e precludendo alla Corte il vaglio delle singole censure.

Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile. Nulla si dispone in ordine alle spese, stante la mancata costituzione della società contribuente rimasta intimata; la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, se dovuto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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