Aggravamento cautelare legittimo se la trasgressione è reiterata (Cass. pen. Sez. IV n. 12722 del 02.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di misure cautelari personali, il mantenimento della custodia in carcere, disposto in via di aggravamento ai sensi dell’art. 276 cod. proc. pen., non contrasta con l’art. 5 CEDU, come interpretato dalla Corte EDU, né costituisce anticipazione della pena, quando sia adeguatamente motivato e non fondato su automatismi. Il giudice deve valutare la persistenza delle esigenze cautelari e la condotta dell’indagato, valorizzando la reiterata inosservanza delle prescrizioni già imposte e l’assenza di stabili punti di riferimento sul territorio. Il principio del minore sacrificio possibile della libertà personale non impone di scegliere la misura meno afflittiva quando le misure attenuate si siano rivelate inadeguate, né di applicare congiuntamente più misure coercitive. In sede di legittimità è inammissibile il ricorso che riproponga doglianze già vagliate dal giudice della cautela o che non si confronti con la motivazione del provvedimento impugnato.
Il Fatto
Il ricorrente, sottoposto a custodia cautelare in carcere per un reato in materia di stupefacenti ai sensi dell’art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309/1990, otteneva dapprima la sostituzione della misura con il divieto di dimora e l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, poi un ulteriore affievolimento quanto alla cadenza delle presentazioni. In esito a patteggiamento, la pena veniva rideterminata, ma la richiesta di revoca della misura era rigettata.
La Corte di appello di Genova, su richiesta del Procuratore generale, disponeva l’aggravamento della misura in ragione di plurime trasgressioni: il mancato rispetto degli obblighi di firma e il controllo che aveva rivelato la guida senza patente e la disponibilità di una somma in contanti. Il Tribunale del riesame rigettava l’appello proposto dalla difesa. Da qui il ricorso per cassazione, affidato a un unico motivo che deduce violazione degli artt. 275, 276 e 299 cod. proc. pen. e vizi di motivazione.
La Motivazione della Corte
La difesa sosteneva che, dopo una prima trasgressione, il giudice aveva mantenuto la misura non custodiale, salvo poi disporre la custodia in carcere a fronte di una seconda violazione, senza valutare la gravità della trasgressione né considerare che il ricorrente era incensurato e aveva prestato osservanza agli obblighi per un lungo periodo. Si invocava il principio del minore sacrificio possibile della libertà personale.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile sotto un duplice profilo. Da un lato, parte delle doglianze ripropone questioni già dedotte in sede di riesame e ampiamente vagliate dal Tribunale con una compiuta ricostruzione della disciplina di settore e argomenti non illogici. Dall’altro, il ricorso non si confronta con le ragioni poste a sostegno della decisione e risulta perciò generico.
Nel merito, il provvedimento impugnato, nel solco dei principi di legittimità espressamente richiamati, sottolinea che l’indagato, nonostante il monito dell’autorità giudiziaria che aveva mantenuto la misura in atto, ha perseverato nel disattendere le prescrizioni: non si è presentato alla polizia giudiziaria e si è reso irreperibile non rispondendo alle utenze fornite, senza giustificare le omissioni se non tardivamente.
Il Tribunale ha inoltre valorizzato ulteriori elementi: l’irregolarità sul territorio dal 2022, l’assenza di fissa dimora e di stabili punti di riferimento, la condotta di guida senza patente e la disponibilità di denaro in contanti, ritenute indicative della perdurante necessità di controllo, nonché il mancato avvio dell’attività lavorativa documentata dalla difesa.
La Corte richiama quindi il principio secondo cui il mantenimento di una misura custodiale, per il permanere di una delle esigenze cautelari previste dall’art. 274 cod. proc. pen., non contrasta con l’art. 5 CEDU ove adeguatamente motivato e non fondato su meccanismi automatici, né costituisce anticipazione della pena (Sez. 5 n. 15658 del 01/03/2021, Rv. 280908). All’inammissibilità conseguono la condanna alle spese processuali e il versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen.
Nota della Redazione
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