L’aggravante della transnazionalità è oggettiva e si comunica agli associati (Cass. pen. Sez. III n. 35843 del 03.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’aggravante della transnazionalità, di cui all’art. 4 legge n. 146/2006, è configurabile nel delitto di associazione per delinquere anche quando questo sia consumato interamente in Italia, non essendo necessario che il reato sia commesso anche all’estero. È sufficiente che alla realizzazione del sodalizio concorra un gruppo criminale operante a livello internazionale, dotato di una struttura operativa distinta dagli ordinari adepti. Trattandosi di circostanza aggravante oggettiva, riferita alle modalità di commissione dell’illecito, essa si comunica a tutti i partecipanti sulla base della conoscenza o della conoscibilità per ordinaria diligenza. In tema di misure cautelari, l’essere il ricorrente rientrato spontaneamente dall’estero, una volta appresa l’esistenza del provvedimento, non vale di per sé a superare la doppia presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari e di idoneità della sola custodia in carcere.

Il Fatto

Il Tribunale di Palermo, in funzione di giudice del riesame, ha confermato la misura della custodia in carcere applicata al ricorrente, ritenuto gravato da gravi indizi di colpevolezza per la partecipazione a un’associazione dedita al contrabbando di tabacchi lavorati esteri e per i relativi reati fine. Il Tribunale ha ravvisato le esigenze cautelari nel pericolo di reiterazione, desunto dal ruolo decisivo svolto dall’indagato nella vita associativa e dalla professionalità acquisita nel settore.

La difesa ha proposto ricorso per cassazione, contestando la sussistenza delle circostanze aggravanti e l’adeguatezza della sola misura intramuraria. Il ricorrente ha sostenuto di aver fatto parte di una compagine distinta, operante solo con l’Est europeo, e di essersi consegnato spontaneamente alle autorità.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta anzitutto il primo motivo, relativo all’aggravante della transnazionalità. Il Collegio chiarisce che tale circostanza non si identifica con il mero svolgimento dell’attività in un ambito che supera i confini statali, ma presuppone che l’associazione si avvalga di una struttura operativa, distinta dagli ordinari adepti, operante oltre confine.

Tale condizione emerge, almeno sul piano indiziario, da più elementi: la nazionalità straniera del conducente del camion, l’ingente quantità di tabacco movimentata, suscettibile di essere fornita solo da un gruppo organizzato, e i trasferimenti internazionali compiuti dall’indagato, ove ha scambiato comunicazioni con il capo del sodalizio. Il riferimento normativo è al reato associativo e l’aggravante opera anche quando l’illecito è consumato interamente in Italia, purché vi concorra un gruppo dedito ad attività criminali a livello internazionale, come affermato da Sez. IV n. 3398 del 2024.

La Corte ribadisce che si tratta di un’aggravante oggettiva, riferita alle modalità di commissione e idonea ad agevolarne la realizzazione, che si trasmette a tutti i partecipanti sulla base della conoscenza o della conoscibilità per ordinaria diligenza, secondo Sez. II n. 27379 del 2023.

Quanto alla seconda aggravante, il Collegio rileva che non risulta che la Tunisia abbia ratificato la convenzione internazionale né abbia stipulato accordi di assistenza giudiziaria in materia di contrabbando. Poiché il capo del sodalizio era a capo di un’unica compagine articolata, e non di due distinte associazioni, l’aggravante si comunica a tutti gli associati, tenuti a rispondere degli elementi accidentali a connotazione oggettiva in ragione della piena adesione al programma criminoso.

Sul secondo motivo, la Corte osserva che il rientro spontaneo del ricorrente dall’estero, per la sua equivocità, non supera la doppia presunzione relativa di sussistenza delle esigenze e di idoneità della sola misura intramuraria. La doglianza sull’inidoneità del braccialetto elettronico è dichiarata inammissibile, poiché, una volta ritenuta adeguata la sola custodia in carcere, non vi è ragione di indagare sull’idoneità di misure alternative, secondo Sez. IV n. 15939 del 2024. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese processuali ex art. 616 cod. proc. pen.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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