Revocazione per errore di fatto: motivi di appello riproposti senza autosufficienza (Cons. Stato n. 6433 del 07.08.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per revocazione proposto ai sensi dell’art. 106 cod. proc. amm. e dell’art. 395, comma 1, n. 4, cod. proc. civ. è inammissibile quando la dedotta svista del giudice non attenga alla percezione di risultanze materiali oggettivamente e immediatamente rilevabili, ma si traduca in una critica di merito al contenuto della decisione. L’errore di fatto revocatorio, perché sia dirimente, deve essere decisivo, non relativo a un punto controverso sul quale il giudice si sia pronunciato, dotato di evidenza e obiettività, e non può consistere in un vizio di assunzione o in un errore nella scelta del criterio di valutazione del fatto. Il ricorso per revocazione, infine, è retto dal principio di autosufficienza: è inammissibile quando, oltre alla domanda di revocazione, non contenga anche la domanda di decisione sull’originario ricorso, con la specifica riproposizione dei motivi, non essendo sufficiente il generico richiamo alle rubriche dei motivi di appello.

Il Fatto

Il ricorrente ha agito per la revocazione della sentenza del Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 7115 del 13 agosto 2024, che aveva respinto l’appello avverso la sentenza del T.a.r. per la Sardegna, Sez. II, n. 82/2023. Quest’ultima aveva a sua volta respinto il ricorso proposto per l’annullamento della delibera del Consiglio comunale di un Comune, di approvazione della proposta di mancato accoglimento delle osservazioni al Piano urbanistico comunale.

La vicenda originaria riguardava un accordo procedimentale del 2009, con cui l’Amministrazione comunale aveva riconosciuto volumetrie in favore di terreni di proprietà del ricorrente. Il Comune aveva poi ritenuto l’intesa non più attuabile per contrasto con la disciplina sopravvenuta, in particolare per il vincolo di inedificabilità della fascia di rispetto di 300 metri dalla battigia. Il ricorrente ha dedotto che il giudice d’appello sarebbe incorso in un errore di fatto, consistente nell’aver ritenuto non dimostrata la conterminità delle aree al centro abitato, nonostante un inciso della relazione generale al PUC. Si sono costituiti il Ministero della cultura e il Comune, eccependo l’inammissibilità e l’infondatezza del ricorso.

La Motivazione della Corte

Il Consiglio di Stato ha dichiarato il ricorso inammissibile. Le doglianze non possono, neppure in astratto, rilevare ai sensi dell’art. 395, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., costituendo una mera riproposizione delle censure già esaminate nella sentenza impugnata.

La Corte ha richiamato i caratteri dell’errore di fatto revocatorio elaborati dalla giurisprudenza: la svista sulla percezione delle risultanze materiali, la decisività, l’estraneità a un punto controverso, l’evidenza e l’obiettività, l’esclusione dei vizi di assunzione o di scelta del criterio di valutazione del fatto. L’errore, inoltre, deve emergere con immediatezza e riguardare la sola attività preliminare di lettura e percezione degli atti, non la successiva attività di interpretazione e valutazione.

Nel caso concreto, il motivo concernente la conterminità delle aree al centro abitato non evidenzia un errore percettivo, ma si traduce in una critica di merito al contenuto della decisione, riproponendo una tesi già dibattuta e respinta in appello. La Corte ha escluso che l’inciso della relazione generale al PUC potesse riferirsi precipuamente a uno specifico contenzioso, e ha rilevato che la conterminità costituì un punto controverso della causa, oggetto di specifica valutazione.

La Corte ha aggiunto che non può giustificare la revocazione la contestazione sul mancato esame di un documento, configurandosi semmai errores in iudicando, non contemplati dall’art. 395 cod. proc. civ., e non sussistendo alcun obbligo di motivare sulla corretta lettura di ciascun documento di causa.

Una seconda autonoma causa di inammissibilità è stata ravvisata nella violazione del principio di autosufficienza: il ricorrente ha riproposto i motivi di appello mediante il mero richiamo delle sole rubriche, senza formulare espressamente la domanda di decisione sull’originario ricorso. Le spese di lite sono state poste a carico del ricorrente in favore del Comune, mentre sono state compensate nei confronti dell’Amministrazione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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