Difformità edilizia dell’immobile e legittimo esercizio dell’attività commerciale (TAR Sardegna n. 251 del 03.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il legittimo esercizio dell’attività commerciale è ancorato, non solo in sede di rilascio dei titoli abilitativi, ma anche per l’intera durata dello svolgimento, alla iniziale e perdurante regolarità urbanistico-edilizia dei locali in cui l’attività è esercitata. Accertata l’abusività delle opere realizzate, sussiste il potere-dovere dell’autorità amministrativa di inibire l’attività commerciale esercitata in detti locali, atteso che la regolarità urbanistico-edilizia dell’opera condiziona ineluttabilmente la prosecuzione dell’attività medesima. Ne consegue che la domanda cautelare di sospensione del provvedimento interdittivo è priva di fumus boni iuris.
Il Fatto
Una società, titolare di una struttura ricettiva, impugnava dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna il provvedimento interdittivo con cui il Responsabile dello SUAPE aveva ordinato il divieto di prosecuzione dell’attività, dichiarando l’inefficacia della dichiarazione unica autocertificativa. A tale provvedimento seguiva l’ordinanza comunale di cessazione immediata dell’attività ricettiva. La ricorrente chiedeva l’annullamento degli atti, previa sospensione cautelare, e la condanna delle amministrazioni al risarcimento dei danni.
La Motivazione della Corte
Il Collegio, in sede di esame della domanda cautelare, ha ritenuto insussistente il requisito del fumus boni iuris, dando atto della natura pacifica della difformità urbanistico-edilizia dell’immobile. Tale difformità, già rilevata dall’amministrazione comunale, impediva di adibire l’immobile ad attività commerciale, con conseguente legittimità del provvedimento interdittivo adottato.
La decisione richiama il principio, costantemente affermato dalla giurisprudenza amministrativa, per cui il legittimo esercizio dell’attività commerciale è condizionato non solo dalla regolarità urbanistica al momento del rilascio dei titoli abilitativi, ma anche dalla permanenza di tale regolarità per l’intera durata dell’attività. Il giudice amministrativo ha quindi ribadito il potere-dovere dell’autorità di inibire l’attività esercitata in locali ove sia accertata l’abusività delle opere, citando Cons. Stato, VI, 23 ottobre 2015, n. 4880 e Cons. Stato, VI, 25 giugno 2024, n. 5616.
La circostanza che la difformità edilizia fosse ormai pacifica e documentata agli atti ha pertanto escluso la sussistenza dei presupposti per la concessione della misura cautelare richiesta. Il Collegio ha conseguentemente respinto la domanda, compensando le spese della fase cautelare in ragione della natura delle questioni trattate.
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Nota della Redazione
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