Improcedibile il ricorso sulle concessioni demaniali inammissibile l obbligo a provvedere (TAR Campania n. 8289 del 22.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Le deliberazioni con cui il Comune anticipa la scadenza delle concessioni demaniali marittime in adeguamento allo ius superveniens, e le successive modifiche normative in materia di riordino, determinano la improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse della domanda di annullamento degli atti superati. La domanda di accertamento dell’obbligo dell’amministrazione di provvedere sull’istanza di variazione della concessione ex art. 24 cod. nav. è inammissibile quando sia formulata in modo generico, nella sola epigrafe dell’atto introduttivo, e come mero effetto conseguenziale dell’annullamento degli atti impugnati, difettando le specifiche deduzioni argomentative richieste dall’art. 40, comma 1, lett. d), cod. proc. amm. L’adozione di nuovi provvedimenti che ridefiniscono il regime delle variazioni funzionali incide sull’interesse alla pretesa accertativa, restando salva la facoltà di ripresentare nuova istanza e, se del caso, di riproporre la domanda giudiziale.

Il Fatto

La società ricorrente è titolare di due concessioni demaniali marittime, rilasciate nel 2009 dalla Regione Campania e successivamente prorogate, relative a un’area posta in località Marina di Cassano. L’ambito portuale è stato interessato dai lavori di riqualificazione dell’arenile, approvati con Delibera di G.C. n. 15 del 2016, con cui il Comune prendeva atto dell’accordo sottoscritto con i concessionari del porto.

In forza di tale assetto, la ricorrente depositava nel 2022 istanza di variazione ex art. 24, comma 2, Reg. esecuzione cod. nav. La società impugnava quindi la Delibera di G.C. n. 91 del 2022, recante linee di indirizzo in materia di demanio marittimo, con cui l’ente dava atto della perdurante vigenza delle concessioni non oltre il 31.12.2023 e prevedeva la non procedibilità delle istanze di nuova concessione o di alterazione sostanziale delle concessioni esistenti. L’impugnativa era poi estesa, con motivi aggiunti, alla successiva Delibera di G.C. n. 200 del 2022, dichiaratasi sostitutiva della precedente.

La Motivazione della Corte

Costituitosi in giudizio, il Comune ha rappresentato che con delibera giuntale n. 130/2025, in applicazione dell’art. 3, comma 3, della legge n. 118/2022, come modificato dal d.l. n. 166/2024, l’ente ha dato atto della nuova scadenza delle concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative al 30 settembre 2027, differendo l’efficacia delle concessioni con la determinazione n. 648 del 2025.

Preso atto della sopravvenuta disciplina, la ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla domanda di annullamento, sostituendosi agli atti impugnati i nuovi provvedimenti, impugnati con autonomo giudizio. Il Collegio, in conformità alle richieste di parte e in ossequio al principio dispositivo, ha pertanto dichiarato improcedibili il ricorso principale e i motivi aggiunti, limitatamente alla domanda caducatoria.

Residua la domanda di accertamento dell’obbligo dell’amministrazione di provvedere sull’istanza di variazione della concessione. Il Collegio la ritiene inammissibile prima che improcedibile. Essa risulta formulata in maniera estremamente generica, nella sola epigrafe del ricorso principale, e come strettamente conseguenziale all’accertamento dell’illegittimità degli atti impugnati. Poiché con le delibere originarie l’ente si era autovincolato a non procedere sulle istanze ex art. 24, i motivi in diritto sono articolati in funzione della sola domanda caducatoria e difettano delle specifiche deduzioni argomentative necessarie ex art. 40, comma 1, lett. d), cod. proc. amm.

Ad abundantiam, il Collegio rileva che la ricorrente non chiarisce in che termini permanga l’interesse alla decisione una volta sganciata la domanda dalla presupposta impugnativa. I nuovi atti, non oggetto del giudizio, hanno definito un diverso assetto sostanziale dei rapporti concessori, stabilendo di autorizzare esclusivamente le variazioni funzionali indispensabili e improcrastinabili, con esclusione di quelle che comportino l’estensione delle aree o la realizzazione di nuove opere. L’esame dell’istanza andrebbe dunque condotto alla stregua dei criteri sopravvenuti, con salvezza della facoltà di ripresentare nuova istanza e di riproporre la relativa domanda giudiziale. Le spese di lite sono integralmente compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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