Cessazione della materia del contendere nel giudizio di ottemperanza per intervenuto pagamento tardivo della Carta del docente (TAR Sardegna n. 799 del 20.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza proposto ai sensi degli artt. 112 e seguenti cod. proc. amm., l’intervenuto pagamento delle somme dovute in esecuzione del giudicato, ancorché effettuato tardivamente e solo dopo l’attivazione della procedura coattiva, determina la cessazione della materia del contendere. In tal caso, l’Amministrazione che ha dato esecuzione al titolo solo a seguito della pendenza del ricorso è da ritenersi virtualmente soccombente, con conseguente condanna alla rifusione delle spese di lite in favore della parte ricorrente, anche con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Il Fatto
Il ricorrente, docente, agiva dinanzi al TAR ai sensi degli artt. 112 e seguenti cod. proc. amm. per ottenere l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Cagliari – Sezione Lavoro che aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a erogare la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione (c.d. Carta del docente) con accredito dell’importo complessivo di 1.000,00 euro per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024.
Alla notifica della sentenza, avvenuta il 31 ottobre 2025, non era seguito alcun adempimento da parte dell’Amministrazione, fatta eccezione per il pagamento delle spese legali. Decorso infruttuosamente anche il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996, il ricorrente proponeva ricorso per l’ottemperanza, chiedendo la nomina di un commissario ad acta e la condanna dell’Amministrazione alle spese di lite.
La Motivazione della Corte
Il Collegio prende atto della comunicazione del difensore del ricorrente, depositata nel fascicolo telematico, dell’avvenuto accredito sul borsellino elettronico della somma di 1.000,00 euro. L’adempimento dell’Amministrazione, seppur satisfattivo della pretesa sostanziale, risultava intervenuto in epoca successiva alla pendenza del giudizio di ottemperanza e solo a seguito dell’attivazione della procedura coattiva.
Il TAR ritiene che l’avvenuto pagamento delle somme per cui è causa determini la cessazione della materia del contendere, non essendovi più alcuna utilità da conseguire per il ricorrente. La pronuncia si richiama al disposto dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm., che disciplina l’ipotesi in cui, nel corso del giudizio, sopravvenga la declaratoria di cessazione della materia del contendere.
Quanto al regime delle spese, il Collegio applica il principio della soccombenza virtuale: l’Amministrazione, avendo adempiuto solo tardivamente e dopo la proposizione del ricorso, non può essere esonerata dagli oneri processuali. Ne consegue la condanna del Ministero alla rifusione delle spese ed onorari del giudizio, liquidati in 800,00 euro oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato se versato, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
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Nota della Redazione
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