Risoluzione di diritto della concessione demaniale per omessa produzione dei documenti: la mancata decisione cautelare comporta la fissazione dell’udienza di merito e la compensazione delle spese (TAR Abruzzo n. 173 del 11.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di esame di una domanda cautelare ai sensi dell’art. 55, comma 10, cod. proc. amm., laddove le esigenze di tutela della parte ricorrente possano essere adeguatamente soddisfatte mediante la trattazione del merito, il giudice amministrativo fissa l’udienza pubblica di discussione, senza pronunciarsi sulla sussistenza del fumus boni iuris e del periculum in mora. La mancata decisione cautelare non consente di individuare un’effettiva soccombenza, con la conseguente compensazione delle spese di lite della fase, che non possono essere poste a carico di alcuna delle parti.
Il Fatto
Due società semplici agricole hanno impugnato, chiedendone la sospensione dell’efficacia, la determinazione con cui il Comune di Lucoli aveva accertato e dichiarato la risoluzione di diritto, ovvero il recesso ai sensi degli artt. 91, 92 e 94 del D.Lgs. n. 159/2011, dei contratti di concessione demaniale destinati a pascolo ovino per la stagione pascoliva 2020/2021. Le società ricorrenti hanno altresì impugnato l’allegato parere e gli ulteriori atti presupposti, connessi e conseguenziali.
Le ricorrenti hanno proposto, in via incidentale, domanda di concessione di idonee misure cautelari. Il Comune di Lucoli si è costituito in giudizio per resistere al ricorso.
La Motivazione della Corte
Il Collegio, rilevata la propria giurisdizione e competenza, ha esaminato la domanda cautelare nella camera di consiglio del 10 luglio 2026. Il Tribunale ha ritenuto che le esigenze di tutela delle società ricorrenti potessero essere adeguatamente soddisfatte mediante la trattazione del merito del giudizio, anziché attraverso una pronuncia incidentale sulla sospensiva.
In applicazione dell’art. 55, comma 10, cod. proc. amm., il TAR ha pertanto disposto la fissazione dell’udienza pubblica di merito per il giorno 14 aprile 2027, senza procedere ad una valutazione, sia pur sommaria, delle prospettazioni delle parti.
Quanto alle spese di lite della fase cautelare, il Tribunale ha osservato come la mancata decisione sulla domanda cautelare non consenta di individuare un’effettiva soccombenza. Tale circostanza ha indotto il Collegio a disporne la compensazione integrale tra le parti, non potendosi ravvisare un soggetto risultato vittorioso.
L’ordinanza è stata infine dichiarata eseguita dall’Amministrazione, con l’obbligo per la segreteria del Tribunale di darne comunicazione alle parti. È stato altresì disposto l’oscuramento delle generalità e dei dati identificativi delle parti ricorrenti, ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. n. 196/2003 e degli artt. 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.