Permesso di soggiorno per attesa occupazione: improcedibile il ricorso per omessa impugnazione del provvedimento di diniego successivo (TAR Liguria n. 1020 del 07.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
È improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse il ricorso avverso il diniego di rilascio del permesso di soggiorno per attesa occupazione quando il provvedimento di riesame adottato dall’Amministrazione in ottemperanza a un’ordinanza cautelare, che conferma il diniego, non sia stato tempestivamente impugnato. La mancata impugnazione dell’atto sopravvenuto rende l’accoglimento del gravame inidoneo ad arrecare alcun vantaggio al ricorrente. Il ricorso è altresì inammissibile per mancata impugnazione dell’atto presupposto lesivo, qualora la revoca del nulla osta all’ingresso, della cui esistenza il ricorrente abbia avuto contezza nel corso del giudizio, non sia stata gravata, atteso che tale revoca impedisce l’instaurazione di un rapporto lavorativo “corretto”, requisito indispensabile per l’operatività dell’art. 22, comma 11, del d.lgs. n. 286/1998.
Il Fatto
Il ricorrente, entrato in Italia sulla base di una richiesta di ingresso presentata dal datore di lavoro, vedeva revocato il nulla osta all’ingresso per la mancata presentazione dell’asseverazione di cui all’art. 44 del DL n. 73/2022, senza che tale revoca gli fosse notificata. Successivamente, instaurato il rapporto lavorativo e cessata l’attività del datore, il ricorrente chiedeva il rilascio del permesso di soggiorno per attesa occupazione. La Prefettura respingeva l’istanza, richiamando la citata revoca del nulla osta.
Investito del ricorso, il TAR accoglieva l’istanza cautelare, disponendo il riesame della domanda. In ottemperanza, la Prefettura inviava il preavviso di rigetto e, all’esito di una nuova istruttoria, con provvedimento del 12.2.2026, confermava il diniego. Tale ultimo atto non veniva impugnato dal ricorrente.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva d’ufficio la improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. La mancata impugnazione del provvedimento del 12.2.2026, con il quale la Prefettura ha confermato, all’esito del riesame, il diniego di rilascio del permesso di soggiorno, determina il difetto di interesse alla decisione, giacché l’eventuale accoglimento del gravame non potrebbe produrre alcuna utilità per il ricorrente.
Ad abundantiam, il Tribunale osserva che il ricorso sarebbe comunque inammissibile per la mancata impugnazione dell’atto presupposto, ossia la revoca del nulla osta. Tale atto, ancorché non notificato, avrebbe dovuto essere gravato dal ricorrente una volta avuta conoscenza della sua esistenza, in considerazione della sua portata impeditiva del rilascio del permesso di soggiorno.
La revoca, disposta prima della stipula del contratto di lavoro, ha infatti impedito l’instaurazione di un rapporto lavorativo “corretto”, presupposto per l’applicazione dell’art. 22, comma 11, del d.lgs. n. 286/1998. Tale disposizione consente il rilascio del permesso di soggiorno in caso di cessazione del rapporto per fatto non imputabile al lavoratore solo se il rapporto stesso sia stato correttamente instaurato, circostanza che non ricorre quando il nulla osta sia già stato revocato al momento della stipula del contratto, come nel caso di specie. A sostegno, il Collegio richiama Cons. Stato, Sez. III, n. 2014/2026, n. 1950/2026 e n. 7186/2025.
Conclusivamente, il ricorso è dichiarato improcedibile, con compensazione delle spese per la particolarità della vicenda.
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Nota della Redazione
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