Favore per le rinnovabili non è diritto tiranno nel bilanciamento paesaggistico (TAR Puglia n. 1144 del 05.11.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il favore legislativo per gli impianti agrivoltaici, espresso dall’art. 65, comma 1-quater, d.l. n. 17/2012, non sottrae tali opere alla valutazione di sostenibilità ambientale, paesaggistica e rurale. L’agrivoltaico costituisce una sub specie del genus fotovoltaico in ambito agricolo, differenziato solo dalla disciplina derogatoria in materia di incentivi. Nel procedimento di PAUR, l’amministrazione procedente deve adottare la determinazione di conclusione della conferenza di servizi sulla base delle posizioni prevalenti espresse dalle amministrazioni partecipanti, ai sensi dell’art. 14-ter, comma 7, legge n. 241/1990, e la prevalenza si apprezza in termini qualitativi, in ragione della titolarità di interessi sensibili. Non esiste un diritto assoluto e incondizionato all’installazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili, né un generalizzato divieto delle medesime installazioni: i principi costituzionali si trovano in rapporto di integrazione reciproca, senza diritti tiranni.
Il Fatto
Una società ha presentato istanza per la realizzazione e l’esercizio, in agro del Comune di Brindisi, di un impianto agrivoltaico di potenza nominale DC 5,32784 MW e in immissione AC 5,25 MW, su un’area di oltre undici ettari. La conferenza di servizi si è conclusa con l’assoluta prevalenza di pareri negativi, provenienti dalla Regione, dal Comune, da ARPA e dall’Autorità idraulica.
Con il provvedimento dirigenziale n. 69 dell’11 agosto 2023 la Provincia di Brindisi ha negato il rilascio del PAUR. La società ha impugnato il diniego, il verbale della seduta conclusiva e i pareri espressi dagli enti coinvolti, deducendo la violazione della normativa di settore, il deficit istruttorio e motivazionale e l’inconferenza del richiamo al PPTR in ragione della natura agrivoltaica del progetto.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla qualificazione dell’opera. L’art. 65, comma 1-quater, d.l. n. 17/2012 colloca gli impianti agrivoltaici tra i fotovoltaici in ambito agricolo, differenziandoli esclusivamente per la disciplina derogatoria in materia di incentivi e alle condizioni ivi previste. Ne discende l’applicabilità di tutte le regole poste a tutela dei valori territoriali, ambientali e paesaggistici, nonché degli aspetti rurali e colturali.
Il diniego contiene una motivazione adeguata in punto di prevalenza del bene paesaggio. La Provincia ha considerato i benefici ambientali dell’impianto F.E.R. e li ha reputati recessivi rispetto ai valori paesaggistici e urbanistico-territoriali dell’area, richiamando per relationem i pareri sfavorevoli. Il Collegio valorizza la ricognizione sul territorio, interessato da oltre cento istanze e da più di 1500 ettari già impegnati, e il pregiudizio alla trama agraria e al mosaico agricolo della campagna brindisina.
Quanto alla conferenza di servizi, l’art. 14-ter, comma 7, legge n. 241/1990 impone all’amministrazione procedente di adottare la determinazione sulla base delle posizioni prevalenti. I pareri negativi provenivano da enti titolari di interessi sensibili e dovevano ritenersi prevalenti, intesa la prevalenza in senso qualitativo e non meramente quantitativo, come affermato dalla giurisprudenza amministrativa richiamata. Il richiamo alla Sezione C2 della Scheda d’Ambito della Campagna Brindisina è corretto, essendo il PPTR adottato in attuazione dell’art. 1 L.R. n. 20/2009.
Il Tribunale nega poi l’esistenza di un diritto assoluto all’installazione di impianti verdi, richiamando il principio di integrazione reciproca dei diritti fondamentali e il divieto di diritti tiranni affermato dalla Corte cost. n. 85/2013. Il favore per l’agrivoltaico non costituisce certezza assoluta di sostenibilità: i requisiti vanno coniugati con le caratteristiche concrete degli impianti e con gli impatti territoriali. Le valutazioni tecniche e discrezionali degli enti resistenti risultano scevre da illogicità e travisamento.
Infine, le censure avverso il parere dell’Autorità idraulica, proposte per mero tuziorismo, sono infondate, trattandosi di applicazione dell’art. 6, comma 3, delle N.T.A. del P.A.I. Ricorso e motivi aggiunti sono respinti, con compensazione delle spese in ragione della complessità della materia.
Nota della Redazione
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